Divieto di anatocismo: come devono essere calcolati gli interessi del conto corrente e quali modalità di pagamento può scegliere il cliente.

Nel nostro ordinamento vige il divieto di anatocismo: in tutte le operazioni bancarie (conti correnti, mutui, prestiti ecc.) è vietata qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca.

L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si trasformano in capitale, cioè si sommano all’importo dovuto e producono a loro volta interessi: è in questo caso che si parla di interesse composto e di capitalizzazione degli interessi.

Vediamo come funziona l’anatocismo del conto corrente e quali sono le modalità di calcolo e pagamento degli interessi [1].

Indice

  • 1 Anatocismo conto corrente
  • 2 Come si calcolano gli interessi e quando devono essere pagati
  • 3 Come devono essere contabilizzati gli interessi
  • 4 Come si pagano gli interessi passivi
  • 5 Cosa succede se non si pagano gli interessi passivi

Anatocismo conto corrente

Nei rapporti di conto corrente, il cliente, oltre a depositare somme, può anche utilizzare in modo flessibile un credito accordato dalla banca (scoperto di conto o apertura di credito).

In questo caso si hanno quindi sia interessi creditori o attivi, ossia quelli spettanti al cliente sulle somme depositate (il cosiddetto saldo attivo), sia interessi debitori o passivi, ossia quelli che sono dovuti dal cliente per l’utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca.

Per queste operazioni bancarie – in cui il rapporto di credito è regolato in conto corrente – la produzione degli interessi è sottoposta a nuove regole ben precise, entrate in vigore nel 2016 [2].

Come si calcolano gli interessi e quando devono essere pagati
Le nuove regole sul calcolo degli interessi possono essere così sintetizzate:

gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi;
gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo;
il periodo di conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno e il termine per il calcolo è fissato a una data certa, che è il 31 dicembre di ciascun anno. Ciò significa che per il calcolo degli interessi passivi il periodo di riferimento non può più essere, ad esempio, il trimestre. Per quelli attivi il contratto potrebbe prevedere, a vantaggio del cliente, un periodo di calcolo inferiore all’anno;
gli interessi passivi sono calcolati al 31 dicembre anche in caso di contratti stipulati in corso d’anno e, comunque, al termine del rapporto.
gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre non sono dovuti a questa data, ma al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
Se il cliente vuole proseguire normalmente il rapporto con la propria banca, gli interessi calcolati al 31 dicembre devono essere pagati il 1° marzo dell’anno successivo. Banche e intermediari devono inviare al cliente la comunicazione riguardante la quantificazione degli interessi almeno 30 giorni prima del giorno in cui essi possono essere riscossi (1° marzo).

Per il 2017 e per il futuro tutti i clienti titolari di un conto corrente – anche quelli che al momento non hanno interessi passivi da pagare – sono chiamati a valutare le modalità più opportune per pagare eventuali interessi passivi.

Come devono essere contabilizzati gli interessi

Le banche devono evidenziare separatamente a interessi e capitale, in modo che il cliente abbia sempre chiare la somma dovuta a titolo di interessi, che non può produrre ulteriori interessi, e la somma dovuta a titolo di restituzione del capitale, ossia il debito principale, che produce interessi.

In caso di aperture di credito infra-annuali (ossia stipulate ed esaurite nel corso di uno stesso anno solare) e in caso di fine del rapporto, gli interessi devono essere immediatamente pagati dal cliente alla data di chiusura definitiva del rapporto.

Il saldo relativo al capitale può produrre interessi secondo quanto previsto dal contratto, ma il saldo della somma dovuta a titolo di interessi, contabilizzato separatamente, non produce ulteriori interessi.

Come si pagano gli interessi passivi

Il cliente ha tre strade per pagare e far proseguire normalmente il rapporto di credito con la banca, evitando gli effetti negativi di un inadempimento:

  • pagare subito il debito da interessi, in contanti o con un bonifico da un altro conto, evitando qualsiasi forma di capitalizzazione e quindi qualsiasi effetto di aumento del debito
  • autorizzare l’addebito in conto; in questo modo il debito da interessi si somma a quello principale e non è più distinto da esso, quindi è pagato o attraverso una compensazione con l’eventuale saldo attivo presente alla data del 1° marzo oppure, in caso di conto con saldo negativo, attraverso un ampliamento della somma oggetto di finanziamento
  • concordare con la banca, con un’apposita clausola contrattuale, che le somme in entrata sul conto (ad esempio bonifici in arrivo) siano impiegate per estinguere il debito da interessi. È utile verificare cosa prevede il proprio contratto al riguardo.

    Cosa succede se non si pagano gli interessi passivi

    Il cliente che al 1° marzo non ha autorizzato l’addebito degli interessi in conto corrente e non ha pagato gli interessi alla scadenza prevista risulta inadempiente.

    La banca creditrice può avviare azioni legali per il recupero della somma e, se segnala l’esposizione debitoria del cliente alla Centrale dei rischi, includerà nella segnalazione anche l’ammontare degli interessi non pagati.

    Per tener conto delle difficoltà che possono emergere nella prima fase di applicazione delle nuove regole, a tutela dei clienti che non hanno dato l’autorizzazione scritta all’addebito in conto e non hanno pagato in altro modo gli interessi alla scadenza, per tutto il 2017 le banche segnaleranno gli interessi come se fosse stata rilasciata l’autorizzazione all’addebito, in modo che non risulti il mancato pagamento se il conto è capiente, cioè ha un saldo attivo uguale o superiore alla somma dovuta a titolo di interessi.

    A partire dal 2018, per i clienti che non avranno dato l’autorizzazione all’addebito in conto e non avranno pagato in altro modo gli interessi scaduti, in Centrale dei rischi risulterà il mancato pagamento degli interessi anche nel caso di disponibilità di somme sul conto.

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