Ma soltanto per i comuni che si avvalgono di Entrate-Riscossione e per quelli che l’hanno decisa in proprio. Vediamo quali multe stradali potranno rientrare nella definizione agevolata delle cartelle
di Gabriella Lax – Tra le cartelle da rottamare ci sono anche le multe stradali. Ma solo nei Comuni che si avvalgono di Entrate-Riscossione ed in quelli che l’hanno decisa in proprio. Non è possibile rottamare le multe nei casi dei comuni che hanno deciso di non aderire.
Rottamazione cartelle, si può anche per le multe stradali
La rottamazione, come riporta il Sole 24 Ore, riguarderà non la sanzione in sé ma gli interessi e quindi non evita il raddoppio della sanzione, previsto dal Codice della stradaper le multe non pagate in tempo. L’esclusione della sanzione è dovuta al fatto che la somma da cui nasce il debito è una sanzione e non un tributo. Nel contempo il decreto legge 193/2016 non prevede alcuna deroga delle norme del Codice della strada che determinano l’importo dovuto, in base soprattutto a quando viene pagato.
Per le multe stradali, l’articolo 195 del Codice stabilisce che in caso di infrazione si paga da importo-base minimo ad un massimo fino a 4 volte. Solitamente si può pagare se si ottempera entro 60 giorni dalla notifica (con un ulteriore sconto del 30% introdotto a fine estate 2013 per chi provvede entro cinque giorni). Dopo di che l’importo lievita alla metà del massimo, cioè all’incirca il doppio del minimo. Proprio questa parte costituisce l’aggravio principale per chi ha multe arretrate: ed è la parte che, come si è scritto, la rottamazione lascia invariata.
Rottamazione multe, escluse quelle a carattere penale
Restano escluse le multe di carattere penale. Sempre il decreto legge 193/2016 stabilisce che non si possono rottamare cartelle che riguardano sanzioni penali. Queste sono poche ma pesanti: ad esempio la guida in stato di ebbrezza a partire da 0,81 grammi/litro; è invece rottamabile quella da 0,51 a 0,8, se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quel momento. Proseguendo ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente. Infine è contemplata anche la guida senza patente; ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio.
11/02/2018 – Gabriella Lax)