Interessi corrispettivi, interessi moratori, penale per estinzione anticipata: ultime decisioni sul calcolo dell’usura.
Secondo una nota recentissima sentenza della Cassazione [1], gli interessi di mora devono essere calcolati al fine del superamento del tasso soglia, ma non devono essere cumulati con gli interessi corrispettivi, in quanto le due tipologie di interessi hanno diversa natura e funzione.
Visto il costante dibattito giurisprudenziale sul metodo di verifica del superamento del tasso soglia di usura nei contratti di mutuo, vale la pena riportare le ultime decisioni dei Tribunali italiani sul punto.
Indice
- 1 Usura: sì al calcolo degli interessi corrispettivi
- 2 Usura: differenza tra interessi corrispettivi e moratori
- 3 Usura: no alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori
Usura: sì al calcolo degli interessi corrispettivi
Secondo il Tribunale di Bari [2], come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l’interesse di mora va calcolato al fine del superamento del tasso soglia e nel caso di superamento non è dovuto alcun interesse (da ultimo, Cass. 23192/17), sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire.
Se la penale di estinzione anticipata è prevista per la sola ipotesi della restituzione anticipata della somma mutuata e non anche per qualunque forma di risoluzione, essa non può ritenersi onere aggiuntivo da cumulare al tasso di mora.
Usura: differenza tra interessi corrispettivi e moratori
Secondo il Tribunale di Torino [3], l’interesse corrispettivo attiene alla fase fisiologica del rapporto contrattuale e ha una natura profondamente diversa rispetto sia all’interesse moratorio sia alla penale per estinzione anticipata.
- L’interesse corrispettivo rappresenta il corrispettivo che la Banca riceve per la messa a disposizione della somma.
- L’interesse moratorio disciplina contrattualmente il caso di (eventuale) inadempimento del mutuatario, la fase dunque patologica del contratto, stabilendo in misura predeterminata il quantum del risarcimento dovuto alla Banca.
- La penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce invece un elemento accidentale del negozio, avente natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (ovvero del mancato guadagno).
Proprio la diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi, di quelli moratori e della penale per l’anticipata risoluzione non consentono la loro sommatoria ai fini del confronto con il tasso soglia del periodo.
Usura: no alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori
Secondo il Tribunale di Busto Arsizio [4], in materia di interessi e usura, deve escludersi che la valutazione del superamento del tasso usurario possa avvenire sommando il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori, considerando la diversa natura funzionale ed ontologica tra due interessi:
- l’interesse corrispettivo si applica sul capitale a scadere ecostituisce la remunerazione per il mutuante per il capitale erogato ed il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale;
- l’interesse moratorio, la cui applicazione è eventuale, si applica sul debito scaduto e costituisce una penale per l’inadempimento del mutuatario.
Si richiama in particolare la sentenza della Corte di Cassazione [5] secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Secondo il Tribunale di Milano [6]:«la circostanza che poi, nella fattispecie all’esame della Corte (la nota sentenza 350/13) il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo, non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, essendo palese che la maggiorazione cui si riferisce la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, risultava usurario».
Il superamento dei tassi soglia deve, invece, essere compiuto considerando distintamente il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, così aderendo all’orientamento effettivamente espresso dalla sentenza della Cassazione n 350/13, secondo cui anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia.