Termine di notifica e di prescrizione: quando scade una multa e come far valere la prescrizione con il ricorso o con l’autotutela.
Hai dimenticato una multa nel cassetto e ora, a causa del ritardo, ti è stato chiesto di versare un’importo di gran lunga più elevato. Se già avevi poca voglia di pagare la sanzione per l’infrazione stradale, adesso ne hai molta meno. Così l’unica tua speranza è sperare nella prescrizione ossia che il Comune o l’Agente della riscossione si “dimentichino” di te. Sai bene, infatti, che se entro un certo termine non ricevi alcun sollecito, nessuno potrà più chiederti alcun pagamento e tanto le sanzioni quanto gli interessi non saranno più dovuti. Affinché ciò accada, tuttavia, è bene fare un conteggio esatto dei giorni: spesso infatti le amministrazioni si riducono proprio all’ultimo prima di notificare una diffida, cosa che interromperebbe i termini di prescrizione per farli ripartire da capo. In questo articolo, quindi ti spiegheremo quando vanno in prescrizione le multe non pagate e, soprattutto, da quale momento parte e come si calcola il termine di prescrizione. Faremo riferimento sia all’ipotesi in cui tu abbia ricevuto solo il verbale con la multa, sia a quella in cui sia arrivata già la cartella di pagamento (anche detta cartella esattoriale). Ti spiegheremo anche come far valere la prescrizioneper la multa. Ma procediamo con ordine.
Indice
- 1 Il termine per la notifica della multa
- 2 Quando cade in prescrizione una multa?
- 3 Da quando inizia a decorrere la prescrizione?
- 4 Quando si interrompe il termine di prescrizione?
- 5 Decadenza della multa
- 6 Come far valere la prescrizione
Il termine per la notifica della multa
Attento a non confondere il termine di prescrizione della multa con il diverso termine per la notifica della multa. Si tratta di due cose distinte ma collegate.
Il termine per la notifica della multa è quel numero di giorni entro cui, necessariamente, la multa deve essere spedita al conducente, pena la sua nullità. In particolare, la polizia deve inviare la contravvenzione entro 90 giorni da quando la sanzione è stata elevata. Ma è anche a partire da questo momento che inizia a calcolarsi la prescrizione.
Se la sanzione è stata contestata immediatamente sul posto, con l’alt intimato all’automobilista e la consegna a mani del verbale, non c’è bisogno dell’invio a casa della multa e la prescrizione parte da quella data. Attenzione però: nel caso del divieto di sosta, la velina lasciata sul parabrezza dell’auto non si considera come comunicazione del verbale e ad essa farà seguito una successiva raccomandata a casa; sarà quest’ultima a valere come notifica e, quindi, utile per verificare il rispetto dei 90 giorni.
Benché alcuni Comuni abbiano più volte tentato di far decorrere, a proprio piacimento, il termine di 90 giorni non dal momento dell’infrazione ma da quello della successiva attività in ufficio di constatazione e compilazione del verbale, la Cassazione ha bocciato questa interpretazione. Secondo i giudici, quindi, la notifica della multa deve avvenire sempre entro 90 giorni da quello in cui è stato violato il codice della strada, salvo vi sia la necessità di svolgere attività complesse nella ricerca del trasgressore (si pensi a una targa straniera).
Quando cade in prescrizione una multa?
In generale, il termine per la pubblica amministrazione a riscuotere le sanzioni amministrative cade in prescrizione dopo cinque anni. A prevederlo è una legge del 1981 che ha depenalizzato una serie di reati [1]. Queste stesse norme sono state estese anche alle infrazioni del codice della strada. Pertanto, a prescindere da quale sia l’autorità che ha elevato il verbale (sia che si tratti dei carabinieri, della polizia municipale, della polizia stradale, ecc.), la multa cade in prescrizione dopo cinque anni. È necessario che, in tale quinquennio, non venga notificato alcun sollecito o cartella esattoriale. Ad ogni modo, anche dopo la stessa cartella, se non viene intrapresa alcuna azione esecutiva, un fermo o altra intimazione, il debito si prescrive comunque dopo cinque anni. Insomma, se ti stai chiedendo come controllare se una multa è caduta in prescrizione è necessario che tu conti almeno cinque anni dall’ultimo avviso che hai ricevuto.
Da quando inizia a decorrere la prescrizione?
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui hai ricevuto il verbale a casa o dalla contestazione immediata sul posto.
Se hai ricevuto la cartella di pagamento o altro sollecito, il termine di prescrizione decorre da quest’ultima notifica.
Nei cinque anni non si conta il giorno iniziale (quello cioè in cui hai ricevuto il verbale dalle mani del postino o della polizia), ma si conta quello finale. In pratica la prescrizione si verifica allo scadere dell’ultimo attimo dell’ultimo giorno [2].
Quando si interrompe il termine di prescrizione?
Il decorso del termine di prescrizione si interrompe – per poi ricominciare da capo, per un ulteriore periodo di altri cinque anni – ogni qual volta la pubblica amministrazione compie un atto di esercizio del proprio diritto. In termini pratici significa che tutte le volte in cui l’automobilista riceve un sollecito di pagamento, una cartella, un pignoramento o un preavviso di fermo auto, i cinque anni si interrompono e il conteggio parte nuovamente da capo.
Come abbiamo già detto, in caso di contestazione immediata del verbale, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo e si compie al quinto anno. Per esempio, una multa commessa e contestata il 30.4.2007, si prescrive alle ore 24 dell’1.5.2012.
Invece, in caso di mancata contestazione immediata, la prescrizione comincia ugualmente a decorrere dal giorno successivo a quello dell’illecito ma, la successiva notifica del verbale interrompe la prescrizione.
Se il trasgressore propone ricorso al Prefetto, la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto stesso. Allo stesso modo, in caso di ricorso al giudice di Pace, la lettura del dispositivo della sentenza interrompe la prescrizione.
Altro atto che interrompe la prescrizione è la notifica della cartella di pagamento. Dunque è dal giorno successivo al suo ricevimento che decorrono nuovamente i cinque anni per la prescrizione; è necessario che in questi cinque anni l’Agente della riscossione non compia alcun tentativo di recupero del credito, che non notifichi intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo o non avvii atti esecutivi come pignoramenti.
L’atto interruttivo della prescrizione effettuato nei confronti di uno dei condebitori solidali, produce effetti anche nei confronti degli altri obbligati, i quali restano tenuti al pagamento.
Decadenza della multa
L’amministrazione titolare del credito deve rispettare un ulteriore termine oltre a quello di prescrizione che è la cosiddetta decadenza. Per comprendere questo termine dobbiamo fare un passo indietro e spiegare cos’è «l’iscrizione a ruolo». Quando il Comune – così come ogni altra pubblica amministrazione – non riceve il pagamento che gli è dovuto al cittadino (a titolo di multa o di qualsiasi altra sanzione o imposta) delega l’Esattore alla riscossione coattiva del credito (oggi è, in gran parte dei Comuni, Agenzia Entrate Riscossione). Quest’atto di delega è preceduto da un atto interno che si chiama, appunto, «iscrizione a ruolo del credito». Ebbene, dalla data dell’iscrizione a ruolo sino alla data della notifica della cartella di pagamento non devono decorrere più di due anni. Questo è il termine di decadenza. In caso contrario la cartella è nulla. La data dell’iscrizione a ruolo è indicata nella cartella esattoriale.
Attenzione però: il Comune potrebbe procedere alla riscossione diretta, ossia mediante la cosiddetta ingiunzione fiscale. Anche questo è un atto che interrompe la prescrizione dei cinque anni.
Come far valere la prescrizione
Sono varie le ipotesi in cui il cittadino potrebbe aver interesse a far valere la prescrizione.
Distinguiamo innanzitutto il differente caso in cui il verbale arrivi dopo i fatidici 90 giorni dall’illecito. Abbiamo chiarito che, in tal caso, non si parla di prescrizione ma di decadenza. Ci sono tre rimedi:
- presentare una domanda di sgravio alla polizia, inteso come ricorso in autotutela; attento però: tale istanza non fa interrompere i termini per presentare ricorso. Se scadono, in caso di silenzio o diniego la multa, per quanto tardiva, diventa definitiva. L’istanza, che consiste in un atto di informazione, può essere proposta in carta semplice, corredata da idonea documentazione comprovante il titolo dell’estraneità, con cui si chiede di essere sollevati da ogni responsabilità per la violazione. Ricevuta l’istanza, il comando accertatore, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette (anche d’ufficio) gli atti al Prefetto per l’archiviazione d’ufficio del verbale;
- fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della multa;
- fare ricorso al giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della multa.
Se non si agisce, però, il verbale si autoconvalida e non c’è più modo di contestarlo, neanche dopo l’arrivo della cartella di pagamento (contro la quale potranno essere sollevate solo sanzioni per vizi inerenti alla formazione della cartella stessa).
Il primo caso in cui si può essere interessati a far valere la prescrizione della multa è quando arriva il verbale. Immaginiamo che la polizia ci notifichi una multa dopo cinque anni dal fatto. Difficile che avvenga. Ma se dovesse succedere, dovremmo impugnarla per come abbiamo appena indicato al punto precedente, ossia:
o con un’istanza in autotutela presentata allo stesso organo accertatore;
o con un ricorso al giudice di Pace;
o con un ricorso al Prefetto.
Il secondo caso in cui si può essere interessati a far valere la prescrizione della multa è dopo l’arrivo della cartella di pagamento. Anche in questo caso però bisognerebbe far ricorso al giudice di pace, ma sarà meglio attendere il successivo atto da parte dell’Esattore e impugnare quest’ultimo.