Contravvenzione stradale: prima dell’arrivo della cartella di pagamento e della prescrizione il calcolo degli interessi è sfavorevole all’automobilista.
Chi riceve un verbale per violazione del codice della strada ha poche possibilità di fare ricorso: non tanto perché non esistono motivi di impugnazione (anche la polizia sbaglia e i suoi errori si riverberano sulla sanzione), ma perché spesso non conviene. I costi del ricorso al giudice di Pace equivalgono, a volte, allo stesso importo della multa, mentre quello al prefetto, seppur gratuito, non offre garanzia di terzietà (in questo caso, però, si può sperare sul silenzio-assenso: in assenza di risposta entro 180 giorni, la multa si intende annullata). C’è chi dimentica di pagare la multa nei primi 5 giorni e perde, quindi, lo sconto del 30% e chi, invece, dimentica di farlo nei 60 giorni dal ricevimento. In tal caso si chiede a quanto ammontano gli interessi per la multa non pagata. Di recente sul punto è intervenuta una sentenza della Cassazione [1] che, mutando posizione rispetto a un precedente parere fornito circa 10 anni fa [2], ha dato un’interpretazione della legge poco favorevole all’autonomista. In base a questa nuova interpretazione le conseguenze per una multa non pagato sono tutt’altro che di lieve importo. Vediamo, quindi, cosa è stato detto e perché la cartella di pagamento per multa non pagata lievita così tanto.
Prima di andare avanti nella lettura ti voglio consigliare la lettura della nostra guida Cartella esattoriale per multa non pagata: lì troverai la spiegazione, molto dettagliata, di tutta la procedura che viene eseguita al decorso dei 60 giorni dopo la notifica della multa. In buona sostanza il Comune non ti dà un secondo avviso, ma iscrive il proprio credito «a ruolo». Dietro questa parola si nasconde la semplice delega all’Agente della Riscossione di procedere al recupero forzoso del credito, recupero che viene avviato con la notifica della cartella esattoriale.
Autorizzati dalla legge, alcuni Comuni procedono alla riscossione in autonomia, senza cioè un soggetto terzo; in tal caso l’automobilista si vede notificare la cosiddetta ingiunzione fiscale che ha la stessa funzione della cartella di pagamento.
Posso prevedere quello che ti stai chiedendo: se il Comune ritarda a chiedermi il pagamento, dopo quanto tempo si prescrive la multa? La multa si prescrive dopo cinque anni, ma è necessario che in questo arco di tempo non sia stata notificata alcuna cartella o altro sollecito. Anche dopo la cartella stessa, se non interviene alcuna azione esecutiva, un fermo o altra intimazione, il debito si prescrive dopo cinque anni. Insomma, per poter verificare se una multa è caduta in prescrizione è necessario contare cinque anni dall’ultimo avviso che si è ricevuto.
Ricordati che il termine per pagare la multa non viene sospeso da un eventuale ricorso al giudice di Pace (anche se è inverosimile che il Comune proceda alla riscossione degli importi pendente una causa), mentre quello al Prefetto sì. Se il Prefetto dovesse rigettare il tuo ricorso, però ti condanna a pagare il doppio della sanzione (cosa che non succede dal giudice di Pace), ma hai sempre la possibilità di contestare la sua decisione dal giudice di Pace stesso, entro i successivi 30 giorni.
Se paghi con un solo giorno di ritardo, devi purtroppo considerare che non puoi più pagare la multa in misura ridotta. In particolare, esistono tre diversi importi da corrispondere a seconda del momento in cui si versa l’importo:
- multa in misura scontata: nei primi 5 giorni dalla notifica è possibile pagare con il 30% di scontro;
- multa in misura ridotta: nei primi 60 giorni dalla notifica si può pagare il minimo previsto dalla norma del codice della strada. L’importo è quello indicato nel verbale comunicato all’automobilista, sicché questi non deve fare alcun calcolo;
- multa in misura ordinaria o integrale: oltre il 60° giorno, l’importo dovuto diventa pari alla metà del massimo (il massimo è il quadruplo del minimo). Il mancato pagamento delle spese di notifica non comporta – secondo la Cassazione – l’aumento della multa in misura ordinaria (raddoppiata). Come specifica la legge [3], qualora nei termini non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, la multa di fatto raddoppia. Ma non c’entrano affatto le spese del procedimento: il raddoppio scatta solo nel caso di mancato pagamento della multa e non anche delle spese del procedimento.
È proprio dopo il decorso dei sessanta giorni dal ricevimento del verbale che iniziano a decorrere gli interessi per la multa non pagata. Qui si inserisce la nuova sentenza della Cassazione che, come detto, prendendo le distanze dal passato, sposa un’interpretazione sfavorevole al cittadino. Secondo la Corte, se le multe vengono pagate in ritardo c’è una maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi. La maggiorazione inizia a decorrere dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile (ossia da quando viene notificata) e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi [4].
Quindi, tanto a titolo di esempio, una multa di 100 euro, dopo un anno matura due volte gli interessi del 10% e diventa 120 euro (10 euro ogni semestre).
La Cassazione ha quindi ritenuto applicabile, anche alle violazioni del codice della strada, così come a tutte le altre sanzioni amministrative, la maggiorazione del 10% per ogni sempre di ritardo nel pagamento [5].