Atti persecutori, molestie telefoniche, frazionamento del credito, illecito deontologico, stalking bancario: quando il recupero crediti diventa illegittimo.
È possibile che l’esercizio di un proprio diritto possa tramutarsi in reato? Ebbene sì! Sembra strano, ma, come si vedrà in questo articolo, la giurisprudenza ha oramai pacificamente ammesso che anche un comportamento che, astrattamente, è legittimo e giustificato dalla legge può tramutarsi in un fatto penalmente perseguibile. Il caso più emblematico si ha quando il recupero crediti diventa stalking.
È oramai pacifico: il creditore che, in maniera troppo assidua, chiede al proprio debitore i soldi che gli spettano rischia di incorrere nel reato di stalking. A prima vista sembrerebbe un’ingiustizia bella e buona: non solo chi ha prestato del denaro non se lo vede restituito, ma addirittura rischia una denuncia!
L’ipotesi è molto frequente nel caso delle società di recupero crediti che, come predatori affamati, danno la caccia ai debitori. Non sono rari i casi in cui gli operatori telefonici ricorrono a mezzi poco ortodossi: non si fanno scrupoli, per esempio, di alzare la voce, minacciare l’intervento di esattori, preannunciare imminenti espropriazioni immobiliari.
Spesso, poi, la ricerca del debitore avviene presso luoghi ove invece dovrebbe essere rispettata la sua privacy, come il posto di lavoro o l’abitazione di parenti.
In tutte queste ipotesi è ravvisabile il reato di atti persecutori (meglio conosciuto come stalking) ovvero quello di molestia telefonica. Ma non solo. Cerchiamo di capirne di più esaminando i casi più frequenti in cui il recupero crediti diventa stalking.
Indice
- 1 Recupero crediti: il frazionamento è stalking?
- 2 Quando il recupero crediti diventa illecito deontologico?
- 3 Quando il recupero crediti diventa molestia?
- 4 Quando il recupero crediti diventa stalking?
- 5 Stalking bancario: esiste?
Recupero crediti: il frazionamento è stalking?
In realtà, la giurisprudenza già da tempo aveva cercato di porre un freno alle pretese creditorie, ovviamente quando infondate oppure esercitate in maniera illecita. La Corte di Cassazione ha più volte sancito l’illegittimità della condotta del creditore che, per lucrare su interessi e spese legali, fraziona il proprio credito, ad esempio inviando più decreti ingiuntivi oppure citando in tribunale più volte il debitore per il medesimo debito.
Facciamo un esempio. Tizio è creditore nei confronti di Caio di diecimila euro. Per guadagnare sugli interessi o semplicemente per mettere in difficoltà il suo debitore, notifica a Caio un decreto ingiuntivo per l’importo di 2.500,00 euro, poi un altro della stessa somma e così via fino a concorrenza del credito. Chiaramente, l’avvocato che avrà curato i ricorsi per decreto ingiuntivo chiederà su ognuno di essi il proprio compenso, obbligando così il debitore ad un esborso ben superiore al debito originario.
Secondo la Corte di Cassazione [1], il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio (cioè, di un unico titolo), non può frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, con unilaterale aggravamento della posizione del debitore. Questo comportamento, infatti, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo, in quanto il frazionamento della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
A questo principio fa eccezione il caso in cui i crediti derivino da un unico rapporto, ma prolungato nel tempo, oppure quando vi sia un fondato e concreto interesse del creditore ad agire in più volte (ad esempio, per timore che, nelle more, il debitore possa fallire o diventare definitivamente insolvente) [2].
L’inutile frazionamento del credito, però, non costituisce stalking, ma semplicemente una procedura scorretta sanzionabile civilmente in sede processuale. Ad esempio, il giudice potrebbe dichiarare l’improponibilità della domanda attorea.
La legge [3], poi, dice che il giudice può escludere la restituzione delle spese della parte vincitrice ritenute superflue o eccessive. Inoltre, è previsto che il giudice pronunci la condanna al rimborso delle spese processuali che, a prescindere dall’esito del giudizio, una parte abbia costretto l’altra a sostenere a causa della violazione del principio di lealtà processuale.
Quando il recupero crediti diventa illecito deontologico?
Il codice di procedura civile [4], come detto, sancisce il dovere per le parti e i relativi difensori di comportarsi in giudizio con lealtà. La stessa norma prevede che il giudice debba riferire all’autorità che esercita il controllo disciplinare sull’avvocato. Non a caso, il codice deontologico forense (cioè il codice che disciplina le norme morali di lealtà e correttezza che ogni avvocato deve rispettare) dice che «L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura» [5].
In pratica, non soltanto il creditore, ma anche l’avvocato può rispondere del comportamento scorretto: su di lui, infatti, incombe il dovere di consigliare al suo cliente di astenersi da azioni intraprese in mala fede.
V’è altro. Non tutti sanno che anche gli agenti esattoriali di professione devono rispettare un codice morale. Nello specifico, il personale iscritto nei registri di qualifica Unirec (Unione nazionale imprese a tutela del credito) sono vincolati al rispetto di un vero codice deontologico, proprio come gli avvocati. Tra le norme contenute in questo testo, ve ne sono alcune importantissime a tutela del debitore. In particolare, l’esattore:
- deve tenere nei confronti del debitore una condotta ferma e determinata, senza mai sfociare in atteggiamenti vessatori, insolenti o inutilmente petulanti;
- non può esercitare pressioni indebite o minacce nei confronti del debitore, al fine di indurlo al pagamento;
- deve presentarsi al debitore con discrezione e con cura nell’aspetto esteriore, avendo il massimo rispetto delle persone contattate e della loro vita privata;
- deve svolgere l’attività come da mandato ricevuto, con lealtà, correttezza, nella massima riservatezza e segretezza professionale, con divieto assoluto di divulgare, anche parzialmente, le notizie e le informazioni sia rilevate dalla pratica affidata, sia assunte eventualmente nel corso del recupero del credito.
Quando il recupero crediti diventa molestia?
Il recupero crediti può superare la soglia del lecito quando si trasforma in reato. Una prima condotta delittuosa è quella del creditore che letteralmente tempesta di telefonate il debitore. Secondo il codice penale, chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro [6].
Ora, è vero che un credito non può essere qualificato come biasimevole motivo; ed è vero che il creditore avrà pur diritto di “stimolare” la parte inadempiente. È altrettanto indubitabile, però, che la giustizia italiana predispone degli strumenti per il recupero crediti, quale, ad esempio, l’azione in giudizio.
Secondo la giurisprudenza, si configura il reato di molestie quando il creditore, nel pretendere il pagamento al telefono, usi modalità moleste e petulanti: ad esempio assillanti squilli a tutte le ore del giorno e della notte [7].
Di conseguenza, il creditore che sconfini nella sfera privata altrui, violando la privacy o il riposo, può rispondere penalmente del suo comportamento. Si pensi alle chiamate fatte durante le ore di riposo, oppure ripetute continuamente. Per non parlare, poi, del caso in cui si sfoci nelle minacce vere e proprie [8]: nessun recupero crediti può essere giustificato da un reato.
Quando il recupero crediti diventa stalking?
Nei casi più estremi il recupero crediti può sfociare nel grave delitto di stalking. La legge punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte ripetute nel tempo, minaccia o molesta taluno in modo da:
- provocargli un grave stato di ansia o di paura;
- suscitare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
- costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita [9].
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Sono diversi i modi in cui un creditore (o, molto più frequentemente, una società di recupero crediti) può perseguitare un debitore. Ad esempio, si ha stalking in presenza di fax, e-mail, telefonate continue che intimano al pagamento con toni minacciosi, anche utilizzando subdolamente vesti grafiche simili a quelle usate dall’Agenzia delle Entrate con l’unico scopo di intimidire.
Può succedere che l’incaricato al recupero crediti si presenti a casa: non essendo un pubblico ufficiale, né un ufficiale giudiziario, non può introdursi nell’abitazione senza consenso del debitore il quale, quindi, può legittimamente decidere di non aprire.
Ugualmente vietate sono quelle pratiche persuasive tipo le affissioni di avvisi di morasulla porta di casa o nell’androne del condominio: questa condotta costituisce una grave violazione della privacy. Da tenere presente, inoltre, che non si può essere contattati per nessuna ragione sul luogo di lavoro o tramite vicini di casa o, in generale, persone estranee al debito, inclusi parenti stretti, senza l’autorizzazione del debitore.
Stalking bancario: esiste?
Le pratiche persecutorie messe in atto dalle società di recupero crediti sono diventate talmente diffuse da aver spinto il governo a proporre l’introduzione di un reato ad hoc: lo stalking bancario. Il delitto avrebbe dovuto prevedere la punibilità delle società di recupero crediti che lavorano per conto di banche, società finanziarie e grandi aziende.
La nuova figura criminosa sarebbe consistita in un’aggravante del reato di stalking già esistente, aggravante volta a punire le pratiche scorrette comunemente utilizzate per il recupero crediti, quali: telefonate a qualsiasi ora del giorno (e della notte); intimazioni fittizie; pressioni di ogni tipo per indurre i debitori a saldare quanto dovuto.Purtroppo, il disegno di legge non è mai giunto a completa approvazione. Per questo motivo, una società di recupero crediti oggi può rispondere di stalking secondo la comune norma prevista dal codice penale. Perché il creditore risponda di questo reato, è necessario che egli ponga in essere condotte reiterate (secondo la Corte di Cassazione, ne bastano anche solo due [10]) che costringano la vittima a peggiorare il proprio stile di vita o che gli causino un grave stato di ansia (possibilmente certificato) [11].