Prestiti, mutui e finanziamenti bancari: quando c’è tasso usurario e come si fa a calcolare il superamento della soglia dell’usura.

Per quante azioni esecutive le banche compiono ai danni dei clienti non in regola con i pagamenti, altrettante sono le opposizioni che questi sollevano contro i contratti di mutuo. Le contestazioni più spesso sollevate attengono alle modalità di calcolo degli interessi (cosiddetto anatocismo) e all’entità degli interessi stessi, a volte superiore ai tassi dell’usura. La fantasia degli avvocati, impareggiabile nel trovare appigli legali, ha sempre cercato nuove vie per salvare dall’espropriazione le case dei mutuatari. Una di queste è l’usura sopravvenuta. Il nome stesso lascia già intendere di cosa si tratti: un’usura che, al momento della stipula del contratto con la banca non sussiste, ma che sopravviene in un secondo momento per via della variazione dei tassi di interesse. Lo scopo di questo articolo non è solo chiarire cos’è l’usura sopravvenuta ma mettere in guardia il lettore da facili entusiasmi: di recente infatti la Cassazione ha pubblicato una sentenza che decreta la fine di tutte le cause fondate su questo motivo. Vediamo il perché.

Indice

1 Interessi corrispettivi e moratori
2 Come si stabilisce se gli interessi superano l’usura?
3 Interessi oltre usura: che succede?
4 Cos’è l’usura sopravvenuta?
Interessi corrispettivi e moratori
Quando si parla di interessi, bisogna distinguere tra interessi corrispettivi e interessi moratori. Cerchiamo di capire, con parole semplici, qual è la differenza.

Gli interessi corrispettivi sono la controprestazione (appunto il corrispettivo) per un prestito ricevuto. Facciamo un esempio. Mario presta mille euro a Luca. In cambio, Luca gli versa, mensilmente, oltre a una parte del capitale, anche una quota di  interessi. In questo modo l’operazione presenta un vantaggio per entrambi i soggetti. Gli interessi corrispettivi sono dunque la “contropartita” per il prestito ricevuto (il mutuo). Ciò non toglie che il mutuo possa anche essere “a titolo gratuito”, senza cioè interessi; tale accordo deve tuttavia risultare in modo chiaro dal contratto (non può cioè essere implicito).

Le parti sono libere di determinare la misura degli interessi corrispettivi per come meglio vogliono, ma se essi superano il tasso degli interessi legali (quello cioè fissato periodicamente dal Ministero dell’Economia) vanno necessariamente indicati nel contratto di mutuo.

Le parti non sono completamente libere nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi: il creditore non può cioè farsi pagare troppo per il prestito accordato. Diversamente commette il reato di usura. La disciplina penale serve per evitare abusi del creditore che, approfittandosi della condizione di necessità del debitore, gli imponga delle condizioni inique. Vedremo a breve qual è la soglia degli interessi consentiti e quando invece si sconfina nell’usura.

Per tornare agli interessi corrispettivi, questi in sintesi non sono altro che il costo da sostenere per avere avuto la disponibilità di una somma di denaro concessa in prestito.

Gli interessi moratori sono quelli invece che scattano quando una persona non paga nei tempi concordati il proprio debito. Di solito la misura degli interessi moratori è la stessa degli interessi corrispettivi, per cui non c’è distinzione. Tuttavia, quando si ha a che fare con i prestiti delle banche, gli interessi moratori sono superiori a quelli corrispettivi per disincentivare il debitore dal violare gli accordi.

Anche per gli interessi moratori valgono le stesse regole di quelli corrispettivi: se superiori al tasso degli interessi legali vanno indicati in contratto e, in ogni caso, non possono essere superiori all’usura.

Interessi moratori e interessi corrispettivi non possono convivere nello stesso momento. Due infatti sono le ipotesi: o il debitore è in regola con i pagamenti e pertanto deve versare solo gli interessi corrispettivi, oppure è in ritardo e quindi dovrà versare solo gli interessi moratori.

Come si stabilisce se gli interessi superano l’usura?

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso effettivo globale medio (Tegm) di un quarto , cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

A detta della Cassazione, per stabilire se gli interessi bancari sono usurari o meno non bisogna considerare solo gli interessi, ma tutti i costi del mutuo: dalle spese di attivazione alle eventuali penali, alle assicurazioni. Insomma, la spesa globale sostenuta dal cliente per ottenere il finanziamento va presa in considerazione per comprendere se il mutuo è usurario o meno.

Sempre la Cassazione ha precisato che, per stabilire se gli interessi sono usurari, bisogna prendere a riferimento o solo gli interessi moratori o solo gli interessi corrispettivi. Poiché infatti questi due interessi non convivono mai nello stesso momento – per cui o si applicano gli uni o gli altri – allora è giusto che, per valutare la presenza dell’usura, se ne tenga conto singolarmente. Per quanto banale, questo concetto ha creato un forte contrasto in giurisprudenza fino a quando non è intervenuta la Suprema Corte a chiarire come stanno le cose.

Interessi oltre usura: che succede?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare (e sperare), se gli interessi superano l’usura il debitore non è completamente libero dall’obbligo di restituire il mutuo, ma solo da quello relativo agli interessi. La legge infatti prevede una conseguenza “radicale” nel caso in cui siano stati convenuti interessi usurari: «La clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Questo però significa che il capitale va comunque restituito.

Cos’è l’usura sopravvenuta?

L’usura sopravvenuta si ha quando, a seguito di fluttuazioni degli interessi, il tasso applicato al contratto, originariamente al di sotto delle soglie dell’usura, lo supera in un momento successivo.

Per ripetere le stesse parole della Cassazione, l’usura sopravvenuta si caratterizza per pattuizioni che, valide al momento della contrattazione, siano venute successivamente a trovarsi come non corrispondenti ai valori soglia periodicamente rilevati dal Ministero dell’Economia.

A questo riguardo ci si è chiesto se il correntista che si accorga della presenza di una usura sopravvenuta possa contestare il credito della banca e farsi annullare il contratto.

Sul punto si sono scontrate due diverse tesi:

  • secondo la prima, per calcolare l’usura bisogna avere a riferimento il momento in cui maturano gli interessi e, quindi, di volta in volta, quando questi devono essere pagati. In base a questa interpretazione quindi, l’usura sopravvenuta sarebbe una causa di annullamento del contratto di mutuo;
  • secondo l’altra tesi invece, rileva solo il tasso di interessi al momento della firma del contratto, a prescindere dalle successive fluttuazioni. In base a questa impostazione, quindi, l’usura sopravvenuta non può essere considerata una causa di contestazione del credito della banca.

Così da un lato vi era chi riteneva che il superamento del tasso in corso di esecuzione del rapporto non dovesse avere conseguenze in quanto ciò che rilevava era il momento di formazione del contratto. Dall’altro lato, invece, vi era chi riteneva che la laddove il tasso avesse superato la soglia in corso di rapporto dovesse essere dichiarata l’inefficacia sin dall’origine del contratto.

La Cassazione a Sezioni Unite ha sposato, di recente, questa seconda linea interpretativa. Ad oggi, pertanto, e salvo ulteriori cambi nella giurisprudenza, non è possibile fare causa alla banca per usura sopravvenuta ossia quando gli interessi del contratto di mutuo, inizialmente al di sotto del tasso-soglia dell’usura, lo superano in un momento successivo.

Dopo questa sentenza, altre pronunce della stessa Cassazione hanno ribadito che l’usura sopravvenuta non esiste. Quest’anno i giudici supremi hanno ribadito che [3]  se il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario supera – nel corso del rapporto – la soglia usura fissata dalla legge ciò non comporta la nullità o l’inefficacia della relativa clausola contrattuale stipulata prima dell’entrata in vigore di detta legge; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

A seguito di tali chiarimenti, la tesi dell’inesistenza dell’usura sopravvenuta è stata condivisa da numerosi altri giudici le cui massime citiamo in nota.Tale impostazione fa sì che acquisti fondamentale importanza l’indicazione dei tassi di interesse al momento della stipula del contratto e non in un momento successivo.

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