Come fare denuncia al Garante della Privacy

Tutto quello che occorre sapere per tutelare i propri diritti e fare denuncia al Garante della privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali (o, più brevemente, Garante della privacy)è un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy [1]. Il suo compito è quello di tutelare il diritto alla riservatezza e, quindi, di assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone legati all’utilizzo delle informazioni personali. Prima di vedere come fare denuncia al Garante della privacy, elenchiamo brevemente le sue principali mansioni.

Indice

Quali sono i compiti del Garante della privacy?

Il Garante della privacy esercita una molteplicità di funzioni. Tra le tante ricordiamo le più importanti:

Come fare denuncia al Garante della Privacy

  • verifica che i dati personali siano sempre trattati a norma di legge;
  • esamina reclami e segnalazioni, nonché decide i ricorsi ;
  • vieta il trattamento di dati personali che per la loro natura, per le modalità o per gli effetti del loro trattamento, possano rappresentare un pregiudizio per l’interessato;
  • promuove la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in diversi ambiti;
  • partecipa all’attività legislativa fornendo pareri al Parlamento;
  • partecipa alla potestà regolamentare del Governo rilasciando i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio dei ministri o da ciascun ministro in ordine a provvedimenti capaci di incidere sulle materie disciplinate dal Codice della privacy;
  • predispone una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacyda trasmettere al Parlamento e al Governo.

Come tutelare i propri diritti?

Come fare denuncia al Garante della Privacy

Prima ancora di fare denuncia al Garante della Privacy, il soggetto che ritiene leso il diritto alla propria riservatezza può rivolgersi direttamente al titolare o al responsabile del trattamento dei dati presentando una semplice istanza scritta [2].

All’istanza il titolare, deve fornire idoneo riscontro, ossia:

  • senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento, pena la possibilità che vengano irrogate sanzioni;
  • tale termine può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all’interessato entro 1 mese dal ricevimento della richiesta.

Come fare denuncia al Garante della Privacy

Il ricorso al Garante

Nel caso in cui la risposta all’istanza sia insoddisfacente o, addirittura, non sia pervenuta, davanti alla persona che si ritiene lesa si aprono due strade: quella della tutela giudiziaria e quella del ricorso al Garante della privacy.  Vediamo dunque come fare denuncia al Garante della Privacy. Va subito detto che il ricorso al Garante della privacy è alternativo a quello da proporre di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria. Pertanto, chi intende ricorrere al Garante non potrà adire la strada giudiziaria vera e propria [3], a meno che la nuova controversia non riguardi diritti diversi.

Il vantaggio principale del ricorso al Garante della privacy rispetto a quello proponibile all’autorità giudiziaria sta essenzialmente nei ridotti termini del procedimento. Con lo svantaggio, però, che solamente il Tribunale può condannare al risarcimento dei danni. Chi intende ottenere una tutela risarcitoria, perciò, dovrà necessariamente adire l’autorità giudiziaria.

È il codice in materia di protezione dei dati personali a fornire la disciplina completa del ricorso. Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti del Codice in materia di protezione dei dati personali [4] e soltanto al ricorrere dei requisiti sopra indicati, e cioè: ritardo nella risposta all’istanza; riscontro non soddisfacente.

Come fare denuncia al Garante della Privacy

Prima delle modifiche apportate dal Gdpr, cioè dal nuovo regolamento europeo sulla privacy [5], al ricorso nadava allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 150,00, a meno che il ricorrente si trovasse nelle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Oggi, invece, il ricorso al Garante della Privacy è sempre gratuito.

Il ricorso è inammissibile se non proviene dal soggetto legittimato (cioè, da colui che ritiene essere leso nei suoi diritti ovvero da un suo rappresentante) oppure se, per gli stessi fatti, era già stato adito il tribunale.

A conclusione del procedimento, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l’ammontare delle spese e dei diritti riguardanti il ricorso e lo pone a carico della parte soccombente. Il Garante è libero di compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

Se il ricorso è accolto, a seconda dei casi il Garante potrà: ordinare in via provvisoria il blocco, totale o parziale, dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento; ordinare al titolare del trattamento la cessazione del comportamento illegittimo, determinando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione [6].

Come fare denuncia al Garante della Privacy

Il Garante è tenuto a pronunciarsi sul ricorso entro sessanta giorni, decorsi i quali lo stesso si intenderà rigettato. Contro il rigetto (esplicito o tacito) del Garante è possibile fare ricorso al giudice del lavoro entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso [7].

Altri strumenti di tutela: il reclamo e la segnalazione

Fare denuncia al Garante della privacy significa potersi avvalere anche di altri strumenti. Il codice della privacy, infatti, stabilisce che il cittadino possa rivolgersi all’autorità indipendente attraverso tre forme di tutela: il ricorso, il reclamo e la segnalazione.

Il reclamo al Garante [8] è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Come per il ricorso, a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa europea non sono dovuti più i diritti di segreteria (un tempo pari ad euro 150,00).

Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo che può sfociare nell’adozione di determinati provvedimenti. Terminata l’istruttoria preliminare ed, eventualmente, sentiti in contraddittorio il reclamante e il titolare del trattamento dei dati, il Garante  può invitare il titolare a cessare la violazione spontaneamente, ovvero: prescrivergli le misure idonee a rendere il trattamento conforme a legge; comandare il blocco o addirittura il divieto, totale o parziale, del trattamento che risulta illecito.

Come fare denuncia al Garante della Privacy

Il reclamo differisce dalla segnalazione perché consente al Garante una disamina più dettagliata della violazione commessa. Ed infatti, quando non si hanno notizie sufficienti da trasmettere al Garante al fine dell’accertamento della violazione, è possibile inoltrare una semplice segnalazione [9] fornendo all’autorità solamente gli elementi di cui si è in possesso. In altre parole, la segnalazione è una specie di esposto o di avvertimento con il quale si avverte il Garante circa possibili violazioni. La segnalazione è gratuita e può essere proposta in carta libera, senza formalità.

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