Professionisti obbligati a collaborare con le Entrate
In presenza di anomalie nelle dichiarazioni, è necessario eseguire un congruo numero di controlli per consolidare la percezione che l’assenza di risposte giustificative e/o di ravvedimento comportano l’incremento del rischio di verifica.
Professionisti obbligati alla collaborazione con l’Agenzia dell’entrate. Per il Fisco, in presenza di anomalie nelle dichiarazioni, è necessario eseguire un congruo numero di controlli per consolidare la percezione, anche dei professionisti che assistono i contribuenti, che l’assenza di risposte giustificative e/o di ravvedimento comportano l’incremento del rischio di verifica. Occhio anche alla costruzione di pacchetti di risparmio fiscale.
Nella circolare 19/E dello scorso 8 agosto, la parola professionista non è stata inserita esclusivamente nella parte relativa ai controlli specifici (§ 2.3.2), ma anche in altri paragrafi, con riferimento alle attività di consulenza svolta nei confronti dei propri clienti. L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, evidenzia che le attività di controllo devono essere mirate, per quanto concerne in particolare i lavoratori autonomi, a far emergere la reale capacità contributiva, concentrandosi su concrete situazioni a rischio evasione, evitando le contestazioni meramente formali.
Sul punto, nei controlli diretti e per la generalità dei lavoratori autonomi, il controllo degli uffici periferici dovrà essere finalizzato alla definizione della pretesa tributaria, garantendo la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento; in sintesi, in tali verifiche deve essere utilizzato l’istituto del contraddittorio.
Naturalmente, il controllo diretto deve essere orientato verso situazioni che evidenziano criticità come la presenza di costi eccessivi rispetto anche a un ammontare cospicuo di compensi, anche se, nell’ambito delle attività di selezione, in via prioritaria, dovranno essere individuate posizioni dei soggetti che hanno evidenziato anomalie e non hanno modificato il relativo comportamento a seguito della ricezione della comunicazione.
Preliminarmente, lascia un po’ perplessi il passaggio con il quale, la circolare, parlando di accertamento delle persone fisiche e dei lavoratori autonomi, dispone che, in presenza di comunicazioni di anomalia, si rende necessario eseguire un numero congruo di controlli sui contribuenti con rilevate criticità, con l’obiettivo di consolidare la percezione, da parte dei contribuenti, ma anche «dei professionisti che li assistono» che la mancata comunicazione di elementi utili a giustificare l’anomalia o il mancato ravvedimento comporta sempre «un elevato rischio di essere sottoposti a controllo». E fin qui la situazione è piuttosto naturale, anche se il professionista procede nella comunicazione e/o nell’integrare la dichiarazione soltanto se il contribuente lo autorizza; sul punto, infatti, dovrebbe essere chiaro che in caso di inerzia il controllato sia esclusivamente il contribuente e non certo il professionista che assicura la propria prestazione.
L’altro passaggio riguarda le indebite compensazioni che l’Agenzia delle entrate ricorda essere finalizzato alla realizzazione di un’evasione diffusa caratterizzata da comportamenti individuali; l’esperienza maturata, però, per l’Agenzia, porta a evidenziare la presenza di una «costruzione di pacchetti di risparmio fiscale», frutto di strategie organizzate, «alle volte realizzate con l’ausilio di professionisti», che si traducono, dice letteralmente il documento di prassi, in meccanismi sofisticati, quali l’abuso dell’accollo tributario.
Si ricorda che, integra il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del d.lgs. 74/2000, il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta inesistenti a seguito di «accollo fiscale» commesso attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione, giacché l’art. 17 del dlgs 241/1997 non solo non prevede il caso dell’accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti (sul tema, Cassazione, sentenza 6945/2017).
L’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 140/2017) riconduce l’accollo a operazione elusiva non solo della disciplina sulla compensazione ma anche di quella relativa alla cessione dei crediti di imposta, richiamando il comma 2, dell’art. 8 della legge 212/2000, per cui è ammesso l’accollo del debito di imposta senza liberazione del contribuente originario.
Sul punto è da ricordare un recente indirizzo giurisprudenziale con il quale è stato affermato che, risponde del delitto di indebita compensazione, il professionista che tiene la contabilità della società e che, attraverso ingannevoli indicazioni circa l’esistenza di un credito d’imposta, induce l’amministratore della stessa a compensarlo con il debito Iva (Cassazione, sentenza 15231/2017).