La Cassazione interviene sul tema dell’usura bancaria
Dott.ssa Floriana Baldino – Tema molto caldo e molto dibattuto quello dell’usura bancaria, con le varie differenze tra l’usura pattizia e l’usura sopravvenuta.
La Cassazione è tornata ancora una volta su questa annosa questione, con una recente ordinanza, depositata il 4 ottobre (la n. 23192/2017).
Il caso
La banca proponeva ricorso avverso il decreto del Tribunale di Matera, con cui il giudice rigettava l’ammissione della stessa al passivo del fallimento di una società per l’intero debito dalla medesima richiesto, ovvero per un importo legato ad un mutuo fondiario comprensivo di interessi legali ed interessi moratori.Il tribunale riteneva infatti che, concordemente a quanto affermato dal giudice delegato, la banca dovesse essere ammessa al passivo solo per la sorte capitale del credito di riferimento (un mutuo fondiario) e non potesse invece richiedere gli interessi moratori, nè quelli convenzionalmente pattuiti, a causa dell’usura pattizia.
Usura pattizia: mutuo da oneroso a gratuito
Nel corso del giudizio, era emerso dalla C.T.U., che, al momento della sottoscrizione del contratto, il tasso pattuito a titolo di interessi di mora era superiore al tasso soglia.
L’art. 1815, 2° c. del c.c., così recita: “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Questo il motivo per cui sia il giudice delegato che il Tribunale di Matera, hanno ritenuto che la banca non potesse richiedere nulla oltre la sorte capitale concessa in mutuo, ed il mutuo concesso, ai sensi dell’art. 1815 c.c., si doveva trasformare da contratto a titolo oneroso a contratto a titolo gratuito.
La Cassazione richiama in sé una precedente sentenza, la n. 5324 del 2003, che così recita: “E’ noto che in tema di contratto di mutuo, l’articolo 1 della legge numero 108 del 96, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”.
Quindi con l’attuale ordinanza, nel rispetto e confermando quando già affermato precedentemente dalla giurisprudenza di legittimità (v. anche Cass. n. 350/2013), la Cassazione ha stabilito che se il tasso applicato al contratto dovesse superare il tasso soglia determinato dalla legge 108/96, il contratto di mutuo, in applicazione a quando disciplinato dall’art. 1815 del c.c., si trasforma in un contratto a titolo gratuito.
(13/10/2017 – Dott.ssaFloriana Baldino)