Le novità e il testo della riforma del fallimento approvata oggi in via definitiva dal Senato

di Marina Crisafi – Via libera definitivo alla riforma della legge fallimentare. Oggi il Senato infatti ha approvato il testo con 172 voti a favore e 34 contrari. “Una riforma epocale” ha esultato il ministro Orlando che “cambierà radicalmente le modalità attraverso cui la giustizia impatta sulle situazioni di crisi. Avevamo una legge il cui impianto generale risaliva al 1942”.

Il testo, che delega al Governo la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, mira proprio a far fronte al nuovo “spirito” che anima il ciclo di vita delle imprese, ormai trasformato rispetto al passato, attraverso “strumenti – ha aggiunto il guardasigilli – che renderanno possibile affrontare le crisi di insolvenza anticipatamente, eliminando lo stigma sociale che accompagnava il fallimento e pre

Ecco le novità della riforma in 10 punti

Addio al fallimento: al suo posto la liquidazione giudiziale

La riforma parte da una rivoluzione letterale, abbandonando la tradizionale espressione “fallimento” e sostituendola con quella di “liquidazione giudiziale”, nella quale si innesta una soluzione concordataria con la completa liberazione dei debiti entro 3 anni al massimo dall’apertura della procedura. Il fine, spiega Orlando, è quello di evitare le conseguenze connesse alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, “che vanno dalla stigmatizzazione all’incapacità di far fronte ai propri debiti, e che incidono negativamente sulle possibilità di avviare una nuova attività, nascondendo il fatto che la crisi o l’insolvenza sono evenienze fisiologiche nel ciclo di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio, ma non da esorcizzare”.

Fase preventiva e stragiudiziale per anticipare l’emersione della crisi

La riforma introduce una fase preventiva e stragiudiziale, affidata ad un organismo pubblico (costituito su base provinciale presso le camere di commercio) e volta a dare sostegno all’impresa e ad anticipare l’emersione della crisi. Il fine è quello, attraverso l’analisi delle cause del malessere economico e finanziario, di pervenire ad una vera e propria composizione assistita della crisi, con l’accordo di tutti o di parte dei creditori.

Giudice ad hoc per le procedure concorsuali

Un giudice specializzato per la trattazione delle procedure concorsuali che verranno ripartite tra un numero ridotto di tribunali, selezionati in base a parametri oggettivi e con piante organiche adeguate, mentre i tribunali delle imprese saranno competenti per le procedure di maggiori dimensioni.

Concordato preventivo in continuità

La riforma razionalizza altresì l’istituto del concordato preventivo, restringendo il campo all’ipotesi del c.d. concordato in continuità: ossia quando l’impresa versa in situazioni di crisi (reversibile) e la proposta sia in grado di garantire la continuità aziendale, con il mantenimento di livelli occupazionali adeguati e assicurando nel tempo una maggiore soddisfazione dei creditori.

Accordi di ristrutturazione estesi

Il testo prevede che il debitore, con l’omologazione del Tribunale, potrà chiedere che gli effetti dell’accordo di ristrutturazione vengano estesi “anche alla minoranza di creditori che non hanno aderito all’accordo stesso, purché al medesimo abbiano però aderito i titolari di crediti finanziari, pari almeno al 75% dell’ammontare complessivo”. Si favorisce così un processo decisionale più rapido impedendo al contempo la “dittatura” dei creditori di minoranza.

Marketplace nazionale per i beni in vendita, il sistema Common

Con la riforma si dà vita al sistema Common: ossia la creazione di un marketplace unico nazionale per far sì che i beni in vendita delle procedure concorsuali ed esecutive, siano resi negoziabili non solo a fronte di denaro corrente ma anche con titoli appositi, “che – spiega il ministero – incorporano un diritto speciale attribuito ai creditori delle procedure dei quali sia certificata la concreta possibilità di soddisfazione, da parte di un organismo terzo, a un valore minimo prudenziale, a fronte di una garanzia formata dagli attivi più facilmente vendibili e di valore durevole”.

venirlo”.

Procedura unitaria per i gruppi di imprese

La riforma introduce altresì la possibilità di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza dei gruppi di imprese, individuando, ove possibile, un unico tribunale. Per le imprese facenti parte di un gruppo, dunque, ciò significa che sarà consentito proporre un unico ricorso, sia per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione delle diverse imprese al concordato preventivo.

Più facile l’accesso al credito

Un sostegno alle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, con misure che rendono più facile l’accesso al credito, attraverso forme di garanzia che non comportano la perdita del possesso del bene.

La riforma prevede che l’impresa possa continuare ad utilizzare l’asset per il processo produttivo ovvero disporne trasferendo la prelazione sul corrispettivo ricavato e altresì concedere la garanzia su beni non ancora attuali ma futuri e determinabili.

Art. 2409 c.c. anche alle Sas

Viene esteso il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata e ridotti i requisiti dimensionali, al ricorso dei quali le Srl devono dotarsi di un organo di controllo.

Tutela per chi compra immobili da costruire

Viene inserita una c.d. norma salva-famiglie, ossia una precisa tutela per chi acquista immobili da costruire. È previsto infatti che gli atti di trasferimento vengano conclusi, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assicurando così il controllo di legittimità da parte del notaio. Il fine è evitare quello che accade di frequente, ossia “la sistematica violazione da parte dei costruttori di fornire al momento della conclusione del contratto anche preliminare, la fideiussione a garanzia dell’acquirente nonchè la polizza assicurativa”.

(11/10/2017 – Marina Crisafi)

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