La forte concorrenza tra imprese assicuratrici e le relative offerte alla clientela sono causa frequente di disdette e nuovi contratti
Se tra i privati cittadini il fenomeno delle polizze rc generalmente viene in questione in relazione all’assicurazione obbligatoria per l’automobile, nel mondo delle libere professioni e degli affari il ricorso a polizze per la responsabilità civile è frequente e molto variegato. Variegato in primo luogo per la scelta della giusta compagnia assicurativa. Infatti, in considerazione della concorrenza tra imprese assicuratrici, può capitare che l’utente, in corrispondenza della scadenza del vecchio contratto assicurativo, riceva offerte vantaggiose da un’altra compagnia.
Il punto in tema di rinnovo e recesso dal contratto assicurativo ha occupato molto il dibattito degli ultimi anni, ritornando ad essere un tema molto caldo dell’estate appena trascorsa, in concomitanza con la discussione e l’approvazione del ddl concorrenza.
Grazie ai recenti interventi normativi in materia, oggi è possibile abbandonare una compagnia assicurativa senza particolari adempimenti: basta soltanto aspettare la scadenza del contratto per considerare risolto ogni rapporto (ed evitato ogni rinnovo tacito). Tuttavia, questa regola vale solo per la polizza Rca (responsabilità civile auto), mentre ne sono esclusi gli altri rami assicurativi e le garanzie accessorie.
In passato , il cliente assicurato che intendeva cambiare compagnia assicuratrice doveva mandare alla compagnia una lettera raccomandata a/r formalizzando la disdetta. Infatti, in mancanza di disdetta formale, il contratto era da intendersi tacitamente rinnovato e, dunque, il cliente nuovamente vincolato con la stessa assicurazione, anche se la mancata comunicazione era stata frutto di una mera dimenticanza, ovvero la notizia era stata trasmessa tardivamente.
Oggi, invece, come detto è sufficiente attendere la naturale scadenza del contratto. Il cliente avrà la facoltà di sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione Rca(responsabilità civile auto) con la compagnia che preferisce.
Ma attenzione. Mentre questo meccanismo è pienamente valido ed operativo con riferimento alla polizza rc auto, non lo è per le polizze accessorie, quali ad esempio le polizze furto, incendio e atti vandalici. A queste due garanzie accessorie continua ad applicarsi la regola del tacito rinnovo, per cui se il cliente intende cambiare compagnia anche in relazione a quelle, deve necessariamente provvedere con la disdetta formale. Anche per le polizze casa, vita o salute resta attivo l’obbligo dell’assicurato di comunicare la decisione di interrompere il rapporto con la compagnia tramite lettera raccomandata a/r inviata sessanta o trenta giorni prima della scadenza, o quando stabilito dal contratto.
La regola del tacito rinnovo, in sostanza, vale per tutte le polizze assicurative del ramo danni e con la riforma di questa estate attuata con il ddl concorrenza , per tutti i rami danni diversi dall’rca, si ritorna alla situazione originaria : il ripristino del principio del tacito rinnovo previsto dall’art. 1899 del Codice civile che, appunto, prevede il rinnovo automatico delle polizze in mancanza di disdetta da parte dei contraenti.In ogni caso è bene sapere che vi sono casi in cui non è necessario attendere la scadenza del contratto, potendolo disdire prima. In caso di furto, vendita o rottamazione dell’auto, infatti, si può sempre comunicare prima la disdetta dell’assicurazione, e chiedere alla compagnia assicurativa che il premio non goduto venga rimborsato.