Riscossione senza limiti anche per i redditi più poveri con la cessione dei crediti di Equitalia a soggetti privati.

Che fine fanno i vecchi crediti di Equitalia non ancora riscossi? Con la nascita di Agenzia Entrate Riscossione si era pensato che fosse quest’ultima a succedere in tutte le posizioni attive e passive, come del resto stabilisce la normativa fiscale che ha dato vita al nuovo ente pubblico. Tuttavia oggi il capitolo relativo alla cessione dei crediti fiscali di Equitalia è ancora dibattuto tra le forze politiche e sembra di non immediata soluzione. Vendere i crediti di Equitalia a un soggetto terzo potrebbe fruttare nelle casse dello Stato ben 4 miliardi in tre anni. Ma gli effetti di tale manovra potrebbero essere devastanti per i contribuenti e per tutte le garanzie sino ad oggi conquistate in tema di pignoramenti. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa rischiano privati e imprese qualora si dovessero cedere i crediti di Equitalia.

La norma ora prevede che il nuovo esattore, ossia Agenzia delle Entrate-Riscossione, dovrebbe vendere all’asta, senza dover prestare alcuna garanzia, i crediti affidati all’ex Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Non saranno oggetto della vendita quei crediti in contestazione (quelli cioè sui quali pende un contenzioso dinanzi al giudice), quelli interessati da procedure concorsuali o dalla rottamazione  (il debitore deve essere in regola con i pagamenti).

L’attenzione però si focalizza su un particolare aspetto dell’operazione: chi può comprare i crediti dello Stato se non un soggetto economicamente forte come una banca o una finanziaria? E qui sta il punto più delicato. Ammettendo che il nuovo titolare delle vecchie “cartelle” non riscosse sia proprio un istituto di credito, questi sarebbe soggetto – nelle attività di riscossione – a una normativa priva dei limiti invece imposti all’Esattore pubblico, limiti volti a tutelare il contribuente. Facciamo un esempio e partiamo proprio dal pignoramento della prima casa. Come noto, il divieto di pignorare l’unico immobile di proprietà del contribuente (purché non di lusso, accatastato a civile abitazione e adibito a residenza anagrafica) riguarda solo le procedure esecutive dell’Agente della riscossione e non gli altri soggetti privati. Questo significa che se, sino ad oggi, i debitori di Equitalia hanno visto salva la propria casa, da domani – almeno per i debiti maturati in passato e non ancora corrisposti – ciò non sarà più così.

Peraltro sulla seconda casa, l’esattore può procedere al pignoramento solo per debiti superiori a 120mila euro, condizione invece che non sussiste per i creditori privati.

Altro esempio riguarda i limiti di pignoramento di stipendi e pensioni. La normativa attuale impone un limite di 1/10 per i redditi inferiori a 2.500 euro mensili, e di 1/7 per quelli non superiori a 5mila euro; per tutti gli altri emolumenti vale invece il tradizionale limite di pignoramento di 1/5. Ebbene questi vincoli valgono solo per l’esattore pubblico e non certo per banche, finanziarie o altri privati, per i quali il pignoramento si può spingere sempre fino a un quinto.

Insomma, il rischio è che le procedure di riscossione possano pregiudicare fortemente i redditi più poveri.

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