Il mutuo di scopo è nullo quando sia stato stipulato, tra la banca e il mutuatario, allo scopo di usare i soldi per una diversa finalità da quella indicata in contratto.

Sei coperto di debiti e non sai come uscirne. Tutto è iniziato quando, diversi anni or sono, hai chiesto alla banca un mutuo per avviare la tua attività: dovevi acquistare un immobile, comprare le attrezzature e tutto ciò che ti serviva per iniziare il lavoro. Senonché, col tempo, non sei riuscito a pagare la rata e gli interessi di mora si sono accumulati. Così, per coprire tutto il debito, la banca ti ha suggerito di stipulare un nuovo mutuo: la somma serviva in buona parte a coprire ed estinguere il precedente finanziamento, mentre il residuo per effettuare ulteriori investimenti e spingere l’azienda. Hai accettato, ma le cose non sono migliorate. Anzi, il debito è cresciuto e la difficoltà non è stata superata. Ancora una volta hai chiesto consiglio al direttore che ti ha offerto la medesima soluzione: un nuovo mutuo per chiudere il precedente e darti i soldi per affrontare anche i fornitori. L’esperienza passata non ti è servita a nulla e hai firmato anche questa volta. E ora sei al punto di prima, ma con un debito con molti più “zeri”. Che fare? È valido il mutuo per coprire il debito con la banca di un precedente mutuo? La risposta è stata data dalla Cassazione con una recente ordinanza .

Partiamo da una importante precisazione. Tra i vari contratti di mutuo che la banca può siglare esistono cosiddetti mutui di scopo, che sono finanziamenti collegati a una finalità ben precisa del mutuatario, finalità indicata in contratto: la ristrutturazione di una casa, l’acquisto di un’azienda o di un capannone, ecc. Esistono poi tutti gli altri tipi di mutuo, come ad esempio il mutuo fondiario, dove invece – al di là delle esigenze manifestate verbalmente dal cliente all’istituto di credito – lo scopo per il quale i soldi sono chiesti in prestito non viene specificato nel contratto.

Partendo da questa distinzione, la Cassazione ha precisato che, nei soli mutui di scopo, tutte le volte in cui le somme erogate al cliente non vengono impiegate per lo scopo concordato, il mutuo è nullo e non va più restituito. In buona sostanza se la banca finanzia di nuovo il proprio cliente indebitato, solo per coprire un proprio credito, mentre nel contratto di mutuo è specificato che i soldi servono per un’altra finalità, il debitore non deve più rimborsare all’istituto di credito le somme avute in prestito.

Per quanto strano possa sembrare, non sono poche le banche che commettono questo illecito. Tanto è vero che il precedente della Cassazione è tutt’altro che isolato. Già numerose volte, in passato, i giudici supremi hanno dichiarato nullo il mutuo per coprire il debito con la banca lasciato da un precedente mutuo non pagato. Fra l’altro non ci sono “termini di scadenza” per agire: la nullità, infatti, può essere fatta valere in qualsiasi momento.

Si potrà a questo punto dire: «ma il cliente era consapevole dell’illecito commesso dall’istituto di credito; tanto è vero che ha firmato il contratto». La banca tuttavia riveste una posizione di superiorità e di garanzia; per cui spetta al funzionario non proporre, allo spesso sprovveduto cliente, strumenti contrattuali che non possono essere adoperati.

Ciò non toglie che la banca ben può finanziare il proprio cliente e dargli i soldi per coprire un debito per un mutuo non pagato. Tuttavia ciò non può avvenire con un mutuo di scopo, ossia indicando in contratto una finalità diversa da quella effettiva. Il mutuo di scopo – conclude la Cassazione – è nullo quando sia stato stipulato, tra la banca e il mutuatario, allo scopo di usare i soldi per una diversa finalità da quella indicata in contratto, ivi compresa quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante.

Qual è lo scopo del mutuo di scopo? Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione vincolata. L’elemento caratterizzante del mutuo di scopo è che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità. Per tale ragione il mutuo di scopo si differenzia dal tipico contratto di mutuo, visto che il soggetto finanziato si obbliga non solo a restituire la somma avuta in prestito con gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto in contratto. Alla luce di ciò il mutuo di scopo non può essere utilizzato per ripianare un debito pregresso.

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