Mancata notifica della multa stradale: è possibile impugnare la cartella di pagamento purché lo si faccia con ricorso al giudice di pace entro 30 giorni.
Hai ricevuto una cartella esattoriale da parte di Agenzia Entrate Riscossione che ti intima il pagamento di una multa, multa che però non ti è mai stata recapitata. È la prima volta che ne senti parlare e sei sicuro di non aver ricevuto alcun avviso di giacenza, visto che sei rimasto sempre in casa o, comunque, anche quando eri fuori, c’era sempre qualcuno a controllare la cassetta delle lettere. Il fatto di non aver mai avuto alcuna notizia della contravvenzione ti porta anche a subire una serie di conseguenze negative: non l’hai potuta contestare davanti al giudice, non hai potuto estinguere il pagamento in misura ridotta nei 60 giorni successivi alla notifica, né infine hai potuto usufruire dello speciale sconto del 30% riservato a chi paga nei primi 5 giorni. Che fare in questi casi? Sicuramente è possibile presentare un ricorso: ma i tuoi dubbi si concentrano soprattutto su quale atto contestare (visto che il verbale non è mai arrivato a casa) ed entro quale termine presentare il ricorso. In buona sostanza ti chiediquando impugnare la cartella per multa mai ricevuta. La risposta è stata fornita dalla Cassazione a più riprese e, da ultimo, con una ordinanza di qualche giorno fa [1]. Ma procediamo con ordine.
Quando va pagata la multa?
Ci sono diversi momenti per pagare la multa. Più tardi lo si fa, più si deve pagare. In particolare:
- se si paga entro 5 giorni dal momento della notifica, si può estinguere la contravvenzione versando solo il 30% del minimo della sanzione. L’importo esatto deve essere riportato sullo stesso verbale per non dar spazio a incertezze. I 5 giorni decorrono dal ricevimento della multa. Pertanto, se questa viene contestata immediatamente, cioè nel momento stesso dell’infrazione, è da questo momento che decorre il termine; se invece viene spedita con raccomandata alla residenza dell’automobilista, rileva questo momento. Nel caso di multa per divieto di sosta lasciata con l’avviso sul tergicristalli, i 5 giorni decorrono dal successivo momento in cui la multa viene spedita a casa del titolare del mezzo;
- se si paga entro 60 giorni dal momento della notifica si può estinguere la contravvenzione pagando la sanzione in misura ridotta. La «misura ridotta» è l’importo indicato nel verbale stesso;
- se si paga dal 61° giorno in poi si deve pagare la multa in misura piena. In più, sono dovuti gli interessi del 10% ogni sei mesi;
- se, nel frattempo, arriva la cartella di pagamento, si è obbligati a versare le sanzioni e gli oneri di riscossione all’Esattore.
Cosa succede se non si riceve la multa?
Se il conducente non riceve la multa – perché non gli è stata contestata immediatamente né gli è stata successivamente notificata a casa – l’eventuale successiva cartella esattoriale è nulla. L’automobilista, però, deve fare molta attenzione perché dovrà:
- impugnare la cartella esattoriale (non ovviamente la multa che, del resto, non ha mai ricevuto);
- ricorrere al giudice di pace competente ad annullare la multa;
- presentare il ricorso entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
- il ricorso segue le stesse forme di quelli previsti per le contravvenzioni del codice della strada.
Sono questi i principi chiariti dalla Cassazione nella sentenza in commento che non fa che ricalcare quanto già affermato, qualche mese fa, dalle Sezioni Unite : quando la cartella di pagamento è il primo atto con cui il cittadino è venuto a conoscenza della contravvenzione per violazione del codice della strada, l’opposizione contro la cartella stessa va proposta seguendo le forme dei ricorsi contro le sanzioni amministrative (e non nelle forme dell’opposizione alla esecuzione ) deducendo la nullità o l’omissione della notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, è di 30 giorni che decorrono dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Il ricorso al giudice è l’unica strada?
Prima di fare ricorso al giudice (che richiede tempo e denaro oltre che l’avvocato se l’importo supera 1.100 euro), sarebbe più opportuno presentare un’istanza in autotutela all’Agenzia Entrate Riscossione, facendo appunto rilevare che nessuna notifica della multa è stata mai eseguita. Il ricorso si fa in carta semplice e può essere inviato con raccomandata a.r. In alternativa si può inviare una posta elettronica certificata. Non ci sono formule particolari, salvo indicare con precisione gli estremi della cartella di cui si deduce la nullità.
Purtroppo l’autotutela non sospende i termini per fare ricorso, né obbliga l’amministrazione a rispondere. Per cui, se non dovesse intervenire alcun riscontro, prima che scadano i 30 giorni per presentare impugnazione al giudice di pace sarà bene prepararsi per la via giudiziaria onde non doversi poi trovare, a termini scaduti, a pagare una multa non dovuta.
La decurtazione dei punti
È probabile che, insieme alla sanzione pecuniaria, la contravvenzione abbia comportato anche la decurtazione dei punti dalla patente. In tal caso, impugnando la cartella e notificando la relativa cartella all’autorità che ha elevato il verbale, dovrai ottenere la restituzione dei punti persi.