Equitalia mi ha mandato una cartella per una multa il cui importo è ormai prescritto. Vogliono che paghi. Cosa devo fare?
L’intervenuta prescrizione degli importi dovuti dalla lettrice a titolo di sanzione amministrativa (per il decorso del termine decennale e in assenza di atti interruttivi), può essere fatta valere:
- o impugnando un atto che l’Ente creditore o Equitalia dovessero notificare intimandole il pagamento di tale specifico importo (impugnazione da proporsi dinanzi al giudice competente affinché, con sentenza, sia accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione della somma richiesta alla lettrice);
- oppure, in assenza di notificazione di formale atto che intimi di pagare questo importo, presentando istanza in autotutela (all’Ente creditore e, per conoscenza all’Agente della riscossione) affinché l’Ente creditore, preso atto e accertata l’intervenuta prescrizione, emani formale provvedimento di sgravio di tale carico da comunicare alla lettrice ed all’Agente della riscossione che, ricevutolo, sarà tenuto a cancellare tale somma dal carico debitorio (cosiddetto estratto ruolo) a suo nome.
Si tenga presente, in ogni caso, che a questa istanza potrebbe non far seguito alcun positivo riscontro. Se così fosse, non resterebbe che attendere l’arrivo di un atto da parte dell’Agente della riscossione (ad esempio preavviso di fermo, se è proprietaria di un autoveicolo, o sollecito di pagamento) con cui venisse chiesto alla lettrice il pagamento di tale importo: a quel punto dovrà fare ricorso al giudice competente eccependo l’intervenuta prescrizione dell’importo e avendo cura di allegare al ricorso tutte le missive già inviate alla Prefettura e all’Agente della riscossione e ciò allo scopo di ottenere, oltre all’accertamento e alla dichiarazione di prescrizione dell’importo, anche una severa condanna della Pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio (per averla costretta a ricorrere al giudice quando ciò si sarebbe potuto evitare se fosse stata accolta la sua istanza in autotutela e le altre precedenti).
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte