Se non ce la fai più a pagare le rate del mutuo puoi sospenderle. Vediamo come
Le rate del tuo mutuo – che all’inizio riuscivi a pagare con relativa comodità – sono improvvisamente diventate insostenibili a causa di eventi imprevisti che hanno peggiorato la tua situazione economica?
Niente paura. Esistono almeno due rimedi che ti permetteranno, per un certo tempo, di sospendere il pagamento e dunque di avere una boccata d’ossigeno in attesa di tempi migliori.
Il fondo di solidarietà del Mef
Il fondo di solidarietà per i mutui contratti ai fini dell’acquisto della prima casa, creato nel 2007, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ed è gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) [1].
Per accedere al beneficio della sospensione è necessario:
- che l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del richiedente non superi € 30.000
- che il mutuo sia stato contratto per l’acquisto della prima casa
- che l’abitazione acquistata grazie al mutuo concesso dalla banca non sia di lusso, cioè non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9
- la somma data a mutuo non superi € 250.000.
Condizione per l’accoglimento della domanda di sospensione è che colui che ha ottenuto il mutuo – o uno di essi, se i mutuatari sono più di uno – abbia subito uno dei seguenti eventi:
- perdita del posto di lavoro dipendente (a meno che la persona interessata non si sia dimessa, non sia stata licenziata per giusta causa, non sia andata in pensione o non benefici del contributo di disoccupazione)
- morte
- handicap oppure invalidità civile non inferiore all’80%.
Tali eventi devono essersi verificati dopo la stipula del contratto di mutuo ed entro i tre anni precedenti la presentazione della domanda di sospensione.
La sospensione non può essere superiore a 18 mesi.
Nei seguenti casi, invece, il beneficio non può essere concesso:
- quando a richiederlo è un professionista o un dipendente in regime di cassa integrazione
- quando l’appartamento oggetto di una procedura esecutiva
- quando il ritardo nel pagamento dura da più di 90 giorni
- quando colui che ha richiesto la sospensione ha stipulato una polizza assicurativa che lo copre da uno degli eventi che giustificano la domanda di accesso al beneficio
- se il mutuo è già oggetto di agevolazioni pubbliche
- se per lo stesso mutuo sono state già concesse una o più sospensioni per un periodo complessivamente superiore a 18 mesi.
La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla banca che lo ha erogato utilizzando il modello che può essere scaricato dal sito internet della Consap o del Mef oppure fornito dallo stesso istituto che ha erogato il mutuo.
I documenti da allegare alla richiesta sono:
- documento di riconoscimento
- certificazione Isee
- documento che dimostri che il rapporto di lavoro è terminato
- certificato Asl che attesti l’handicap o lo stato di invalidità.
Una volta presentata la domanda, nell’arco dei successivi 30 giorni la banca mutuante trasmette la richiesta di sospensione alla Consap, quest’ultima a sua volta autorizza l’istituto di credito a sospendere le rate del mutuo e la stessa banca comunica al richiedente l’avvenuta sospensione.
La durata del contratto sarà prorogata per un tempo uguale a quello di durata della sospensione.
La moratoria sui mutui per il periodo 2015-2017
La moratoria nasce da un accordo del 31.3.2015 tra l’Abi (Associazione bancaria italiana) e le associazioni rappresentative dei diritti dei consumatori. Il quale prevede che l’istanza di sospensione possa essere rivolta alle sole banche che aderiscono all’accordo (mentre il fondo di solidarietà del Mef ha applicazione generale) da parte di chi è stato sospeso dal lavoro o ha subìto una riduzione di orario per un minimo di 30 giorni.
La sospensione riguarda soltanto la quota capitale e non gli interessi, che dunque continuano a essere dovuti anche durante la moratoria.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31.12.2017 e la richiesta può essere presentata una sola volta, per non più di 12 mesi.