Opposizione per mancata notifica delle cartelle: giudice competente se il precetto riguarda debiti tributari.

Per l’opposizione a precetto, avente ad oggetto crediti tributari, è competente il giudice tributariose il contribuente contesta l’omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti.

È il principio di diritto affermato da una recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione [1], chiamate a risolvere la questione di giurisdizione in materia di opposizione a precetto per crediti tributari (nel caso di specie precetto del Comune su ingiunzione fiscale Ici).

Opposizione all’esecuzione e agli esecutivi: giudice competente

Secondo la giurisprudenza:

1) le cause di opposizione riguardanti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario;

2) le opposizioni all’esecuzione concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario;

3) le opposizioni agli atti esecutivi, qualora siano diverse da quelle riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario;

4) le opposizioni di terzo all’esecuzione si propongono al giudice ordinario.

Opposizione per mancata notifica della cartella

Le Sezioni Unite hanno chiarito chi è il giudice competente in caso di opposizione a precetto riguardante la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, qualora il contribuente, di fronte all’atto di precetto, affermi di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.

L’opposizione agli atti esecutivi in cui si lamenta la mancata notifica degli atti presupposti rappresenta il primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l’opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.

Già in un’altra nota recente pronuncia, le Sezioni Unite [2] hanno affermato che «l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato peromessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario».

Secondo i giudici, esigenze di ordine sistematico impongono di ammettere la tutela giurisdizionale davanti al giudice tributario, qualora si contesti la notifica della cartella di pagamento e il contribuente sia venuto per la prima volta a conoscenza con la notifica deltitolo esecutivo formato nei propri confronti.L’impugnazione dell’atto di precetto è strumentale all’impugnazione della cartella di pagamento per far valere il difetto di notifica della stessa, non come vizio proprio dell’atto di precetto, ma come motivo di nullità della cartella stessa. In altri termini, la giurisdizione tributaria è la soluzione in concreto praticabile per far valere l’illegittimità della cartella e arrestare la procedura esecutiva.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *