Con il pagamento della prima rata del piano di dilazione, si può ottenere la sospensione del fermo presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Chi ha subìto l’iscrizione del fermo auto (cosiddetto fermo amministrativo) può chiederne la sospensione se ottiene, da Agenzia Entrate Riscossione stessa, l’autorizzazione al pagamento dilazionato (cosiddetta rateazione). Una volta pagata la prima rata, infatti, e dandone prova all’ufficio dell’Agenzia Entrate Riscossione, si può presentare istanza di sospensione del fermo.

La sospensione può essere anche concessa nel caso in cui il contribuente presenti istanza di sospensione dell’esecuzione forzata ricorrendo una delle cause che vedremo, a breve, più avanti.

È in ultimo possibile ottenere la cancellazione se si dimostra che il mezzo è strumentale all’esercizio della propria attività lavorativa.

Indice

  • 1 Sospensione fermo auto
  • 2 Come ottenere la sospensione del fermo auto
  • 3 Documenti da allegare per la sospensione del fermo
  • 4 La verifica dell’Agenzia Entrate Riscossione
  • 5 Cancellazione fermo dell’auto strumentale al lavoro
  • 6 Annullamento del fermo auto con ricorso al giudice

Sospensione fermo auto

L’autorizzazione fornita dall’Agenzia Entrate Riscossione al pagamento dilazionato del debito impedisce che, per il futuro e finché viene rispettato il programma di rateazione, il contribuente possa subire pignoramenti, fermi o ipoteche.

Anche i pignoramenti in corso vengono abbandonati.

Invece i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di autorizzazione della dilazione restano in vita fino a completa estinzione del debito (ossia, fino al pagamento dell’ultima rata).

In caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata, il debitore può richiedere all’Agenzia Entrate Riscossione la sospensione del provvedimento di fermo iscritto prima della rateazione stessa: ciò al fine di poter circolare con il veicolo interessato. Questo beneficio è possibile solo per il fermo amministrativo e non per l’ipoteca.

Attenzione: il contribuente ottiene solo la sospensione del fermo in attesa che il debito sia integralmente saldato; per ottenere la definitiva cancellazione è necessario il pagamento dell’ultima rata del piano di rateazione.

Con la sospensione del fermo, il contribuente può continuare a utilizzare liberamente l’automobile, circolandovi senza temere sanzioni.

Se il debitore decade dalla rateazione (decadenza che avviene omettendo di pagare almeno 5 rate anche non consecutive) il fermo si “riattiva” e, quindi, l’auto non può essere nuovamente utilizzata.

L’auto sulla quale è iscritto il fermo può essere anche venduta, ma il nuovo proprietario l’acquista con tutta la misura cautelare, pur non essendo debitore di Agenzia Entrate Riscossione.

Come ottenere la sospensione del fermo auto

Per ottenere la sospensione del fermo, è necessario innanzitutto aver ricevuto l’ok da Agenzia Entrate Riscossione alla rateazione. In secondo luogo bisogna pagare la prima rata.

L’istanza di rateazione presentata dal contribuente deve avere ad oggetto tutte le cartelle per il cui debito è stato iscritto il fermo. Per cui, se il contribuente chiede la rateazione solo su alcune delle cartelle, mentre per altre intende procedere alla contestazione davanti al giudice, con ricorso, non potrà chiedere la sospensione del fermo. C’è però da dire che l’istanza di rateazione non pregiudica la possibilità, anche in corso di pagamento, di procedere a impugnare le cartelle illegittime davanti al giudice.

Documenti da allegare per la sospensione del fermo

Il contribuente può recarsi allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione e presentare un’istanza secondo un modello distribuito allo sportello e qui scaricabile cliccando su questo link. L’istanza può anche essere spedita con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata.

È necessario possedere la prova documentale del pagamento della prima rata (il bollettino pagato o la ricevuta di versamento bancario).

Inoltre è necessario allegare un documento di identità se l’istanza viene spedita con raccomandata a.r. o con PEC. Viceversa, se l’istanza viene presentata a mani, non è necessaria la copia del documento d’identità.

L’istanza può essere presentata anche da un delegato (per esempio, l’avvocato o il commercialista), ma in tal caso è necessario compilare la delega che è presente nell’ultima pagina del modello dell’istanza. Bisognerà peraltro allegare fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato.

La verifica dell’Agenzia Entrate Riscossione

Dopo la presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione verifica:

– che la rateazione comprenda tutte le cartelle (non saldate) per le quali è stato trascritto il fermo;

– che la prima rata del piano risulti integralmente pagata.

Se l’Agenzia Entrate Riscossione rifiuta l’autorizzazione alla cancellazione del fermo deve indicare per iscritto le ragioni.

Cancellazione fermo dell’auto strumentale al lavoro

Il fermo non può comunque essere iscritto sui veicoli strumentali all’attività di impresa o della professione esercitata dal debitore. Pertanto, in caso di contribuente o soggetto coobbligato che esercita attività di impresa o professione, questo può impedire l’iscrizione del fermo dimostrando che il veicolo che l’Agenzia delle Entrate Riscossione intende sottoporre a fermo è strumentale alla propria attività d’impresa professionale (ad esempio, l’escavatore per un’impresa edile o l’autovettura per l’agente di commercio).

Il contribuente (o il coobbligato) deve fare presente ciò all’Agenzia Entrate Riscossione entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva; detto termine non dovrebbe essere perentorio tuttavia, secondo autorevole dottrina, la dimostrazione tardiva sarebbe priva di effetti, salvo ritenere che Agenzia Entrate Riscossione possa cancellare il fermo già iscritto.

I beni strumentali che possono considerarsi non soggetti a fermo non corrispondono necessariamente con i beni indispensabili all’esercizio dell’attività del debitore per i quali vige il limite di pignorabilità; pertanto beni non assoggettabili a fermo potrebbero comunque essere pignorati.

Per la prova della strumentalità dovrebbe essere sufficiente esibire la relativa documentazione contabile, o la diversa documentazione richiesta dal regime contabile semplificato di riferimento oppure una più ampia documentazione tesa a dimostrare l’effettivo utilizzo e la necessità del bene per lo svolgimento dell’attività.

Annullamento del fermo auto con ricorso al giudice

Il fermo auto può essere annullato con ricorso al giudice qualora vi siano vizi di illegittimità formale o sostanziale. Per esempio è illegittimo il fermo non preceduto dalla notifica del preavviso con il quale il contribuente viene avvertito dell’esistenza del debito e intimato al pagamento entro un determinato termine, pena l’iscrizione del fermo amministrativo su un veicolo già individuato.

Dal punto di vista sostanziale il fermo amministrativo (e, prima ancora, il preavviso di fermo) è illegittimo se fondato su somme non dovute perché, per esempio, prescritte ogià pagate.

I vizi formali e sostanziali possono essere fatti valere con ricorso al giudice competente il quale, in caso di accoglimento, dichiarerà il fermo illegittimo e ne ordinerà la cancellazione.

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