Rateazione: se l’Agenzia delle Entrate Riscossione revoca il piano di pagamento a rate deve anche dare motivazione.
Poiché avevi numerose cartelle esattoriali non pagate, temendo un pignoramento dello stipendio hai chiesto ad Agenzia Entrate Riscossione la dilazione (ossia la cosiddetta rateazione). L’Esattore ha accettato la tua domanda a semplice presentazione dell’istanza, senza chiederti altri documenti o motivazioni circa l’impossibilità a pagare. Nè poteva fare altrimenti visto che, per legge, l’istanza di una rateazione ordinaria, quella cioè a 72 rate con un debito complessivo non supera 60mila euro, va accolta a semplice richiesta. Tuttavia non sei riuscito a rispettare le rate e, anche in questo caso, sei rimasto inadempiente in occasione di diverse scadenze. Che succede ora? Sei sicuro che ti verrà comunicata la revoca della dilazione delle cartelle per mancato pagamento. Tuttavia ti chiedi cosa fare e come rientrare nel piano di rateazione. Ci sono buone notizie per te: una recente sentenza della Commissione Tributaria di Latina [1] ha stabilito che il provvedimento di revoca o di diniego della rateazione deve essere sempre comunicato al contribuente e deve contenere la motivazione. Ma procediamo con ordine.
Indice
- 1 Rateazione cartelle: cos’è?
- 2 Mancato pagamento rateazione: che succede?
- 3 Mancato pagamento rateazione: posso rientrare nel piano?
- 4 Revoca della dilazione delle cartelle: quando è illegittima
- 5 Che succede in caso di ritardo di uno o pochi giorni nel pagamento della rata?
- 6 Altre ipotesi di decadenza dalla dilazione
Rateazione cartelle: cos’è?
Il termine «rateazione» equivale a «dilazione». In molti dicono impropriamente «rateizzazione». Si tratta della possibilità di pagare a rate il debito maturato con l’Agenzia Entrate Riscossione per le cartelle esattoriali già notificate. La rateazione a 72 rate spetta di diritto al contribuente solo se il suo debito non supera 60mila euro: in questo caso infatti tale beneficio deve essere concesso a semplice richiesta, senza possibilità di pretendere ulteriori documenti o condizioni. Se il debito supera 60mila euro, invece, bisogna allegare anche la certificazione Isee del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Mancato pagamento rateazione: che succede?
Il mancato o ritardato pagamento di una rata della dilazione non comporta la revoca del beneficio. Il contribuente decade dalla rateazione solo se non paga (o paga in ritardo) almeno 5 rate, anche non consecutive, nell’arco dell’intero piano. Con la conseguenza che il debito residuo può essere riscosso immediatamente, in un’unica soluzione, dall’Agente della riscossione. In altri termini significa che il contribuente decaduto dalla rateazione può subire il pignoramento non per l’importo di una singola rata o delle singole rate non pagate ma di tutta la restante parte del debito.
Mancato pagamento rateazione: posso rientrare nel piano?
Dal 2017, chi è decaduto dalla rateazione per mancato pagamento di almeno 5 rate, può comunque essere riammesso al beneficio a condizione che versi, in unica soluzione e al momento della presentazione della domanda di riammissione, tutte le rate non pagate. Così, ad esempio, il contribuente decaduto dalla dilazione per non aver versato 7 rate, dovrà pagarle tutte in una volta per non subire il pignoramento e continuare a beneficiare della rateazione. La nuova rateazione può essere concessa fino a massimo 72 rate mensili. Chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.
Revoca della dilazione delle cartelle: quando è illegittima
Il provvedimento di diniego o di revoca della dilazione deve essere motivato e comunicato al contribuente. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, è nulla la revoca della rateazione da parte di Agenzia Entrate Riscossione se non viene notificato un atto contenente le motivazioni della predetta revoca. Occorre, infatti, che siano indicate le ragioni della decadenza per consentire al contribuente di difendersi.
L’atto di revoca è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (senza limiti di tempo in caso di revoca non comunicata; entro 60 giorni in caso di comunicazione non motivata o dal diniego), poiché per il contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione rappresenta un’agevolazione [2].
È vero: in caso di mancato pagamento di almeno 5 rate, il contribuente decade subito dalla rateazione. L’effetto cioè è immediato e automatico con l’inadempimento. Tuttavia resta l’obbligo per l’Agenzia Entrate Riscossione di informare il debitore delle ragioni della decadenza e dell’intenzione di avvalersene.
Pertanto, in assenza di una comunicazione formale di decadenza dalla dilazione, non potendo il contribuente comprendere le ragioni della revoca – se, ad esempio, riguarda l’omesso versamento (e di quante rate) o semplicemente tardivi versamenti – la revoca è illegittima. Solo nella consapevolezza di tali informazioni il contribuente potrebbe difendersi dinanzi a possibili errori e richiedere, eventualmente la riattivazione della dilazione.
Che succede in caso di ritardo di uno o pochi giorni nel pagamento della rata?
Ricordiamo peraltro che la legge ora prevede anche il cosiddetto «lieve inadempimento» con la conseguenza che eventuali ritardi potrebbero anche non determinare la decadenza. In particolare, per tutte le dilazioni successive al 21 ottobre 2016, i piccoli ritardi di pagamento possono essere “perdonati”. In pratica, in caso di «lieve inadempimento», non scatta più la decadenza dalla rateazione. Si considera “lieve inadempimento”:
- il versamento della rata con un ritardo non superiore a sette giorni
- e/o l’omissione non superiore al 3% della rata e a 10mila euro. In realtà, la legge [3] dice che il ritardo di sette giorni è riferito solo alla «prima rata»; invece per le rate successive alla prima è consentita la possibilità di pagare «entro il termine di pagamento della rata successiva» senza decadere dalla rateazione.
Altre ipotesi di decadenza dalla dilazione
Ecco le altre situazioni in cui può verificarsi la decadenza dalla rateazione
- decesso del debitore persona fisica: la dilazione può essere concessa all’erede che ne faccia richiesta. In caso di pluralità di eredi coobbligati;
- fallimento del debitore;
- domanda di concordato preventivo;
- apertura della liquidazione coatta amministrativa;
- dichiarazione di stato di insolvenza;
- scioglimento e apertura della liquidazione.