Potrà mettersi in regola anche chi non ha pagato le rate di luglio e settembre della rottamazione 2016
di Marina Crisafi – Online i moduli per aderire alla rottamazione-bis delle cartelle di pagamento prevista dal decreto fiscale approvato nei giorni scorsi dal Governo e ora all’esame delle Camere per la conversione in legge. Ad annunciarlo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha reso disponibili sul proprio sito il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti relativi ai primi nove mesi del 2017 e quello destinato ai contribuenti cui era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata dello scorso anno.
Non solo, anche chi non ha pagato la rata unica o le rate di luglio e settembre nell’ambito della prima rottamazione, potrà mettersi in regola entro il 30 novembre.
Vediamo nel dettaglio le novità:
Rottamazione cartelle 2017
La definizione agevolata in base al dl fiscale, si ricorda, è applicata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Come aderire alla rottamazione-bis
Per aderire alla rottamazione-bis del 2017, il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando il modello DA-2017 disponibile sul portale dell’Agenzia o presso gli sportelli fisici.
Il DA-2017 debitamente compilato e firmato può essere presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate Riscossione oppure via pec (all’indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento dell’Agenzia, il cui elenco è disponibile sul portale istituzionale).
L’Agenzia dovrà inviare la comunicazione con l’importo da versare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello entro il 30 giugno 2018.
Come pagare
Il dl 148/2017 prevede che si possa pagare in unica soluzione (luglio 2018) o a rate, fino ad un massimo di 5: oltre a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a febbraio 2019.
Modello “esclusi” rottamazione 2016
Il dl dà la possibilità di accedere nuovamente alla rottamazione anche ai c.d. “respinti” della precedente edizione. I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il modello DA-R disponibile sul portale dell’Agenzia o presso gli sportelli.
Anche in tal caso, il modello potrà essere inviato via pec insieme alla copia del documento di identità all’indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale di riferimento, oppure, consegnando il modello brevi manu direttamente agli sportelli territoriali dell’agenzia.
A seguito della domanda, l’Agenzia avrà tempo di comunicare l’importo relativo al debito pregresso entro il 31 marzo 2018.
Chi non ha pagato le rate della rottamazione 2016
Anche per chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 (avendo aderito alla rottamazione introdotto con il dl 193/2016), ci sarà la possibilità di mettersi in regola e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Per pagare basta utilizzare i bollettini ricevuti dall’agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.