Pensione d’inabilità Inps: può essere pignorata dai creditori o per cartelle esattoriali? 

Percepisci una pensione d’inabilità e rischi il pignoramento per debiti non pagati o cartelle esattoriali? Forse non sai che in alcuni casi la tua pensione non può essere pignorata. Nei casi in cui la tua prestazione sia soggetta a pignoramento, hai comunque diritto a un minimo mensile impignorabile, il cosiddetto minimo vitale: solo la sua eccedenza può essere pignorata, nella misura stabilita dalla legge.

Ma procediamo per ordine e vediamo in quali situazioni è possibile pignorare la pensione d’inabilità.

Pensione d’inabilità

Se la tua pensione d’inabilità è una prestazione previdenziale [1], cioè ti è stata liquidata in quanto assicurato (lavoratore dipendente, imprenditore, libero professionista, con almeno 5 anni di contributi di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, oppure dipendente pubblico che percepisce la pensione d’inabilità alla mansioni o a proficuo lavoro, oppure professionista che riceve la prestazione d’inabilità in base ai requisiti previsti dalla propria cassa), quindi è stata calcolata sulla base dei contributi versati (a prescindere dall’applicazione di eventuali maggiorazioni), la pensione è pignorabile. Questo, perché è ricompresa tra le pensioni a carattere previdenziale, come quelle di vecchiaia, invalidità, anzianità o anticipata e ai superstiti. In questo caso, il pignoramento segue le regole generali.

Pignoramento pensione d’inabilità

Secondo il codice di procedura civile [2], nel dettaglio, le somme dovute a titolo di pensione o indennità assimilabili (come la pensione di inabilità) non possono essere pignorate sino all’ammontare corrispondente a 1,5 volte l’assegno sociale, cioè a 672,10 euro mensili (importo valido per il 2017, perché corrisponde a 1,5 volte l’assegno sociale, pari attualmente a 448,07 euro mensili). L’eccedenza può essere pignorata nei limiti previsti dalla legge:

  • nella misura di 1/5, nella generalità dei casi;
  • nella misura di 1/10, per i crediti dovuti all’agente della riscossione (non più Equitalia, ma Agenzia delle Entrate Riscossione).

Ad esempio, se il pensionato percepisce dall’Inps un assegno di pensione di inabilità pari a 778,85 euro mensili, può essere pignorato un quinto dell’eccedenza rispetto a 672,10 euro, cioè un quinto di 106,75 euro, ossia 21,35 euro mensili. Se il pignoramento è effettuato dall’Agente della riscossione può essere pignorato solo un decimodell’eccedenza: potranno essere tolti, in pratica, 10,67 euro mensili dalla pensione.

Bisogna fare attenzione, però: quanto esposto vale, come anticipato, se la pensione d’inabilità in pagamento è la pensione d’inabilità riconosciuta sulla base dei contributi versati.

Assegno di inabilità

Se, invece, la prestazione non è una vera e propria pensione d’inabilità, ma si tratta dell’assegno dovuto agli inabili, o invalidi civili totali, questa rientra i sussidi assistenziali e, pertanto, non può essere mai pignorata. La pignorabilità è esclusa a priori dal codice di procedura civile [2] per tutte le prestazioni di assistenza, perché sono finalizzate a garantire il minimo vitale e a “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”.

Per capire se la tua è una pensione d’inabilità o si tratta dell’assegno di assistenza per gli inabili, puoi considerare l’importo mensile che ti viene versato: se è pari a 279,47 euro(per l’anno 2017), parliamo proprio della pensione per inabili, o invalidi civili totali, quindi di una prestazione di assistenza totalmente impignorabile.

In questo caso, non puoi subire alcun pignoramento sulla prestazione.

Ci sono, comunque, ulteriori prestazioni di assistenza previste per invalidi e inabili: ad esempio l’assegno di accompagnamento, che è riconosciuto agli invalidi al 100% non autosufficienti. Anche l’assegno di accompagnamento non è pignorabile.

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