Decadenza rateizzazione: l’Agente della riscossione deve notificare il provvedimento di revoca e indicarne i motivi.
La revoca dei piani di rateizzazione delle cartelle esattoriali, in quanto atto discrezionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, è legittima solo semotivata. Il cliente deve sapere perché l’agente ha revocato i piani di dilazione, in modo da poter eventualmente contestarne i motivi ed esercitare il diritto di difesa.
È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina [1].
Quando si decade dalla rateizzazione delle cartelle
Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive del piano. La procedura è la seguente: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
Lieve inadempimento rateizzazione
In tema di riscossione, la riforma del 2015 ha introdotto una nuova disposizione che ha per titolo «Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’agenzia delle Entrate» [2]: si tratta dei ritardi di breve durata o di errori di limitata entità che non comportano l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione.
Più precisamente, il contribuente non decade dal beneficio della rateazione qualora, alternativamente, si verifichi un insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% della rata e, in ogni caso, a 10.000 euro o, in caso di tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.
In tali casi, nonché nell’ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione per ritardato od omesso versamento, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita nel caso in cui il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata o di versamento in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
La disciplina del lieve inadempimento è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 2015(entrata in vigore della nonna) e con riferimento a tutti gli istituti deflattivi del contenzioso, inclusa acquiescenza, adesione, avvisi bonari, conciliazione e mediazione. La Cassazione ha escluso l’applicazione retroattiva della disciplina del lieve inadempimento e ha affermato che in ogni caso è applicabile solo per gli avvisi bonari e per le adesioni degli accertamenti.
Revoca o diniego della rateizzazione senza motivazione
La revoca della rateizzaizone, se mai formalizzata e mai notificata, deve essere quantomeno motivata per far comprendere al contribuente se è avvenuta per omessi versamenti o solo tardivi versamenti e verificare se si è trattato di lievi adempimenti.
Secondo la Commissione Tributaria di Latina, il provvedimento di revoca della rateizzazione non notificato al contribuente è nullo per lesione del diritto al contraddittorio. Lo stesso dicasi per i provvedimenti di rigetto delle istanze di rateizzazione.
Ogni provvedimento di accoglimento o di rigetto emesso dagli uffici finanziari deve essere emanato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa istanza e ritualmente notificato al contribuente nelle forme ordinarie previste dalla legge.
Trattandosi di provvedimento amministrativo discrezionale, esso deve obbligatoriamente contenere una motivazione che renda edotto il contribuente sugli elementi considerati e sulle determinazioni assunte, sia in caso di accoglimento che – a maggior ragione – di rigetto dell’istanza di dilazione, indicando con chiarezza i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione; analogamente, gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a motivare l’articolazione del piano di dilazione o il di esso diniego o la revoca.
Intimazione di pagamento dopo la revoca della rateizzazione
Il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive del piano concesso da Equitalia comporta la decadenza dalla rateazione, a seguito della quale l’agente della riscossione può proseguire con la riscossione coattiva dei crediti. Il passo successivo alla decadenza dalla rateazione è rappresentato dalla notifica di un’intimazione di pagamento: quest’ultima per essere valida deve essere motivata.
In particolare, essa deve indicare in modo specifico i motivi della decadenza dal piano di rateazione con conseguente sollecito di pagamento dell’intero importo residuale, per cui la carenza di motivazione in tal senso comporta la nullità dell’atto di intimazione di pagamento. La ragione di ciò deve intendersi sussistente nel fatto che la motivazione dell’intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione e correttezza degli atti tra le parti. La sua mancanza determina la nullità dell’atto.
Secondo i giudici, è vero che la decadenza dalla rateizzazione avviene d’ufficio (in pratica, in modo automatico dopo il mancato pagamento di rate anche non consecutive), ma se l’agente della riscossione intende avvalersi di tale decadenza, deve specificare i motivi per i quali essa si è avverata.
Dunque, è nulla l‘intimazione di pagamento successiva al mancato pagamento di cinque rate del piano di rientro, qualora l’agente della riscossione non specifichi le motivazioni dell’atto, le ragioni della decadenza e il momento in cui essa si è verificata.