Accesso alla documentazione, prelievi senza limiti, consulenza finanziaria, mutuo: le cose per le quali la banca non può dire di no a chi ha un conto corrente.
Chissà perché viene sempre in mente l’immagine di Davide contro Golia. Il piccolo risparmiatore che vuole aprire un conto corrente e la banca-Golia pronto a spolparlo senza che Davide se ne accorga (a meno di rendersene conto ormai troppo tardi).
Spezziamo una lancia in favore delle banche, per una volta, e diciamo che non è sempre così. Non quando si ha ben chiaro in testa quali sono i diritti che la banca non può negare al cliente, cioè che cosa si può pretendere dalla banca e che cosa no. L’istituto di credito non potrà negargli certe cose che gli spettano per diritto. E se l’impiegato di turno sceglie di non essere molto loquace, è meglio essere informati prima su ciò che ci spetta, sia per fare delle domande e delle pretese pertinenti, sia per – eventualmente – cambiare banca.
Vediamo quali sono i diritti di chi ha un conto corrente e a che cosa la banca non ci potrà mai dire di no.
Indice
- 1 I diritti che la banca non può negare quando si apre il conto
- 2 I diritti che la banca non può negare durante il rapporto contrattuale
- 2.1 Il diritto del cliente all’informazione
- 2.2 Il diritto del cliente durante un mutuo o un finanziamento
- 2.3 Il diritto del cliente a prelevare qualsiasi somma
- 3 Il diritto del cliente alla chiusura del conto
- 4 Il diritto del cliente che fa un investimento
- 5 I diritti del cliente che ha un conto corrente condominiale
I diritti che la banca non può negare quando si apre il conto
Ecco, allora, i diritti che la banca non può negare ad un cliente, o meglio: ad un potenziale cliente.
Chi vuole aprire un conto corrente deve:
- ottenere gratuitamente e senza impegno il foglio informativo con le caratteristiche ed i costi del conto e dei servizi associati;
- avere gratuitamente e senza impegno una copia del contratto o, in alternativa (ma anche insieme a quella) il documento di sintesi;
- avere a disposizione i documenti sopracitati online sul sito della banca, nell’eventualità si volesse concludere il contratto via Internet;
- essere a conoscenza dell’indicatore sintetico del conto (noto come Isc) per ogni profilo riportato sul foglio informativo;
- sapere le condizioni per poter recedere il contratto.
Al momento di firmare un contratto per aprire un conto corrente, la banca non può negare al cliente:
- di prendere visione del documento di sintesi con le condizioni economiche insieme al contratto e di ricevere copia di entrambi;
- di non avere delle condizioni diverse (soprattutto sfavorevoli) rispetto a quelle riportate sul foglio informativo e sul documento di sintesi;
- di ricevere delle comunicazioni periodiche gratuite e di scegliere in che modo averle, se attraverso la posta ordinaria o tramite posta elettronica;
- di ricevere l’attestazione della conclusione del contratto, la copia dello stesso e del documento di sintesi nel caso in cui il conto sia stato aperto online.
La banca è tenuta a garantire il cosiddetto «conto base» e lo deve comunicare nel momento stesso in cui ci si reca presso uno sportello e si dichiara di voler aprire un conto. Si tratta di un rapporto che, a fronte di un canone fisso annuale, consente di eseguire un numero predeterminato di operazioni “a zero spese”. Leggi sul punto Conti corrente a zero spese: quali sono?
I diritti che la banca non può negare durante il rapporto contrattuale
Una volta firmato il contratto, ci sono dei diritti che la banca non può negare al cliente. Vediamo quali.
Il diritto del cliente all’informazione
Avviato il rapporto con la banca, al cliente non si può negare l’informazione su:
- il rendiconto e il documento di sintesi sull’andamento del conto;
- come contestare il l’estratto conto entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dal giorno in cui lo si riceve);
- il riepilogo delle spese sostenute nell’anno precedente;
- la proposta di eventuali modifiche delle condizioni contrattuali, con le relative motivazioni;
- la copia (a proprie spese ed entro 90 giorni dalla richiesta) dei documenti relativi alle singole operazioni degli ultimi 10 anni;
- la disponibilità economica per emettere assegni circolari o bancari;
- la decorrenza e la disponibilità degli interessi sulle somme versate.
Il diritto del cliente durante un mutuo o un finanziamento
La banca non può negare ad un cliente il diritto a sapere perché non gli concede un mutuo. Le motivazioni devono essere rapportate al cliente individuale, alle sue condizioni, in modo da evitare eventuali malintesi o abusi. Non a caso, alcuni tribunali e l’Arbitro bancario finanziario (l’Abf) hanno stabilito che se la banca, a trattative già avanzate, fa credere al cliente di potergli erogare il mutuo e poi all’ultimo glielo nega, è tenuta a risarcirgli il danno [1].
La banca non può negare ad un cliente la portabilità gratuita non solo del conto corrente ma anche del mutuo, se chi ha contratto il debito ritiene opportuno cambiare istituto di credito perché sa di ottenere delle condizioni più vantaggiose. Si parla a riguardo di surroga del mutuo.
La banca non può negare ad un cliente di scegliere la propria compagnia per assicurare il mutuo o il finanziamento richiesto. Eventuali imposizioni sarebbero illegali.
La banca non può negare ad un cliente una copia delle ricevute di pagamento che chi ha fatto un mutuo può avere perso nel corso degli ultimi 10 anni. Così recita il Testo unico bancario. Il cliente, però, dovrà richiederle a proprie spese, entro un congruo termine e ottenerle non oltre 90 giorni. Dunque, la banca non può opporsi al rilascio di un estratto da cui si evinca l’avvenuta estinzione delle singole mensilità.
Il diritto del cliente a prelevare qualsiasi somma
La banca non può negare a lavoratori dipendenti o autonomi, liberi professionisti, pensionati o disoccupati di prelevare qualsiasi somma da proprio conto corrente, così come nemmeno al Fisco deve importare quale sia la cifra ritirata. Il cliente, infatti, sta prelevando dei soldi suoi custoditi dall’istituto.
Diverso il discorso per gli imprenditori, che devono giustificare un prelievo superiore a 1.000 euro al giorno o a 5.000 euro al mese.
Il diritto del cliente alla chiusura del conto
Al momento della chiusura del conto corrente, la banca non può imporre commissioni o altri pagamenti, né vietare di chiudere un conto se è «in rosso». È un diritto del cliente, infatti, estinguere il conto anche se in passivo, affinché non debba pagare le spese di gestione. Resta il fatto che c’è l’obbligo di pagare il debito accumulato su cui matureranno gli interessi (ma non anche i costi di gestione del conto che, appunto, è stato chiuso).
La banca non può negare ad un cliente di cambiare il conto corrente con quello di un’altra banca a condizioni più vantaggiose senza sostenere costi. Tutto ciò che si deve fare è fornire alla nuova banca gli estremi del vecchio conto e inviare una comunicazione a quella vecchia. Tutti i Rid, i pagamenti periodici e gli assegni verranno dirottati sul nuovo conto attuando così una portabilità completa e facile. Leggi Come cambiare conto corrente.
Il diritto del cliente che fa un investimento
Al cliente che investe i suoi risparmi in obbligazioni o azioni la banca non può negare il diritto ad avere un’assistenza personalizzata, considerando la conoscenza che il cliente ha del mercato mobiliare. E’ necessario farsi sottoscrivere un «contratto quadro» e, prima ancora, un profilo di rischio per capire che tipo di investimento si intende fare (a rischio basso o elevato). La banca deve comunque sottoporre al cliente un questionario da cui emerga la sua preparazione in materia: tanto più è bassa tanto più dovrà informarlo, di volta in volta, sui rischi che corrono i suoi investimenti. È nullo il contratto di acquisto di titoli tra la banca e il cliente se quest’ultimo non ha ricevuto dall’intermediario, in via preventiva e per iscritto, il documento con i rischi dell’operazione. Sul punto leggi Banca: l’informazione sul rischio al cliente investitore e La gigantesca truffa delle banche ai danni del correntista investitore.
I diritti del cliente che ha un conto corrente condominiale
La banca non può negare ad un condomino di prendere visione di accrediti e addebiti sul conto corrente condominiale e di avere tutta la documentazione, purché il vicino dello stabile ne abbia fatto richiesta tramite raccomandata a/r all’amministratore.