Notifica cartelle e atti fiscali al convivente: la persona che si trova nell’abitazione del destinatario si presume convivente fino a prova contraria.
Convivente stabile o temporaneo, non importa: la notifica della cartella consegnata a chi apre la porta al postino è valida in quanto si presume che tale persona conviva con il destinatario dell’atto.
È quanto si evince da una recente sentenza della Cassazione [1].
Secondo i giudici, in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare.
Non è quindi sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.
A garanzia del corretto procedimento di notificazione, la legge [2] prevede che, se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relata in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata (cosiddetta raccomandata informativa).
I giudici hanno precisato che la notifica della lettera con la quale il messo comunica al destinatario di aver notificato un atto al convivente (cosiddetta raccomandata informativa) è valida anche se effettuata senza avviso di ricevimento. Ciò in quanto la legge prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Dunque, ai fini della validità della notifica al convivente, è sufficiente che l’addetto alla notifica consegni, dandone atto, il plico alla persona che si trova nella casa del destinatario (e che quindi si presume, fino a prova contraria, convivente), che quest’ultima sottoscriva la ricevuta di consegna e che il messo attesti, con validità probatoria fino a querela di falso, l’avvenuta spedizione della raccomandata informativa al destinatario.