Ho ricevuto un decreto ingiuntivo: cosa succede se non pago?
La particolare procedura di decreto ingiuntivoconsente al creditore, in presenza di una prova scritta del proprio credito certo, liquido ed esigibile (per esempio una fattura, una busta paga, ecc.), di ottenere dal giudice un provvedimento (appunto “decreto ingiuntivo”) contro il debitore, senza un processo vero e proprio e senza prove particolarmente rigorose.
Dal momento della notifica del decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni di tempo per decidere se:
a) pagare l’importo indicato nel decreto ingiuntivo oltre le spese di giudizio;
b) non pagare: in questo caso, il decreto diverrà “definitivo” e non potrà essere più messo in discussione. Di conseguenza il creditore potrà agire in esecuzione forzata contro il debitore (pignoramento dei beni mobili, immobili, del conto corrente, ecc.), previa notifica del precetto.
c) presentare opposizione, contestando vizi formali e sostanziali del decreto ingiuntivo.
Opposizione decreto ingiuntivo
Se il debitore presenta opposizione, si apre un giudizio ordinario di cognizione davanti allo stesso tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo. La causa si terrà secondo le regole e i tempi tipici di un normale giudizio civile, durante il quale le parti dovranno fornire le prove delle rispettive ragioni.
L’onere della prova ricade sempre sul creditore (colui che aveva originariamente agito con il decreto ingiuntivo): questi deve dimostrare l’esistenza del credito vantato. Invece, colui che ha presentato l’opposizione deve solo difendersi, dimostrando eventualmente l’assenza del debito o la sua estinzione totale o parziale (per esempio per avvenuto pagamento).
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Il decreto ingiuntivo potrebbe anche nascere già provvisoriamente esecutivo, e cioè obbligare il debitore a pagare immediatamente, e non quindi all’esito del periodo di 40 giorni suddetto. Ciò è possibile se:
- il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa;
- il credito è fondato su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato;
- vi è pericolo di grave pregiudizio in caso di ritardato pagamento (in tal caso, il giudice può imporre una cauzione al creditore);
- il creditore produce un documento sottoscritto dal debitore in cui riconosce il proprio debito.
Provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione
La provvisoria esecuzione può anche essere concessa successivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
In questo caso il presupposto richiesto è che l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Ciò avviene quando per esempio il debitore eccepisce di aver già adempiuto la propria obbligazione ma non dimostra l’avvenuto pagamento.
La provvisoria esecuzione dee essere comunque concessa qualora il creditore offra cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
Il giudice concede anche la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, sempre che l’opposizione non sia stata proposta per vizi procedurali.
Cosa succede dopo il decreto ingiuntivo
Se il debitore non propone opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, egli dovrà pagare altrimenti potrà subire l’esecuzione forzata (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi).
Il pignoramento non arriva però tempestivamente: una volta decorsi i 40 giorni senza che sia stata presentata opposizione, il creditore deve prima far apporre dalla cancelleria la cosiddetta “formula esecutiva” in modo da poter portare il decreto ad esecuzione. Dopodiché il creditore notifica al debitore l’atto di precetto con il quale lo invita al pagamento del dovuto, pena l’avvio dell’esecuzione forzata.
Con la notifica del precetto il debitore ha dunque un’altra chance di pagamento prima che il creditore agisca esecutivamente. Se anche dopo il precetto, il debitore non adempie il creditore avvia l’esecuzione forzata, procedendo con il pignoramento di beni mobili o immobili, o conto corrente o stipendio/pensione del debitore.