Il blocco del conto corrente può avvenire per varie ragioni: per insolvenza, per richiesta dei creditori, in ottemperanza alle norme antiriciclaggio.
Può succedere che la banca blocchi il conto corrente di un proprio cliente; davanti a questa situazione, il correntista è impossibilitato a prelevare somme e a compiere operazioni. Il blocco del conto corrente può avere diverse cause: è possibile che un creditore abbia pignorato il conto; oppure che sia stato l’istituto di credito, di propria iniziativa, a “congelarlo” perché il cliente è inadempiente, ovvero perché non sono state rispettate le norme antiriciclaggio. Non sempre, poi, queste operazioni sono anticipate da un preavviso: può accadere, quindi, che di punto in bianco non si possa più prelevare alcunché. Vediamo allora quando una banca può bloccare un conto corrente.
Indice
- 1 Blocco per insolvenza del correntista
- 2 Il pignoramento per debiti
- 3 Limiti al pignoramento del conto
- 4 Blocco per antiriciclaggio
- 5 Blocco per decesso
Blocco per insolvenza del correntista
Come anticipato, una prima ipotesi è quella in cui è la banca a provvedere, di propria iniziativa, a bloccare il conto corrente. Questo avviene di solito quando il conto è in “rosso”, cioè quando il correntista ha sconfinato oltre la somma (cosiddetto fido, derivante da un’apertura di credito in conto) che la banca gli aveva messo a disposizione. Davanti a tale situazione, l’istituto di credito provvede al blocco dei principali strumenti di pagamento, per poi ripristinarne la regolarità una volta che il cliente ha ripianato l’esposizione debitoria. Lo scopo del blocco, chiaramente, è quello di evitare che la situazione debitoria possa divenire irrecuperabile.
Il pignoramento per debiti
«Or incomincian le dolenti note» direbbe il Sommo Poeta. I creditori del correntista (compresa l’Agenzia delle Entrate) possono ottenere, rivolgendosi all’Autorità giudiziaria, il pignoramento presso terzi del conto bancario: in pratica, l’istituto blocca il conto dopo aver ricevuto la notifica dell’ordinanza del giudice che ha disposto il pignoramento. Sebbene gli effetti siano gli stessi, bisogna distinguere tra il debito contratto con terzi (persone fisiche o giuridiche) e quello con il fisco. Nel primo caso, il blocco non potrà mai avvenire senza “preavviso”, consistente nella notifica del titolo esecutivo (ad esempio, una sentenza definitiva) e del precetto, cioè dell’atto di parte (redatto da un avvocato) con il quale si intima al debitore di pagare il debito entro il termine tassativo di dieci giorni. Solo successivamente il creditore potrà rivolgersi la giudice per ottenere l’ordinanza con la quale viene disposto il pignoramento del conto. Una volta ricevuta la notifica, la banca blocca i fondi sul conto corrente per una somma pari al debito più la metà, fino a quando la procedura esecutiva non termina.
Nel caso in cui, invece, il creditore sia lo Stato, il pignoramento avviene direttamente, senza l’ordinanza dell’Autorità giudiziaria, poiché la cartella esattoriale è già configurabile come atto esecutivo (in altre parole, è equiparata alla notifica del titolo esecutivo e del precetto) [1]. Una volta ricevuta la cartella, se non si estingue il debito entro sessanta giorni, può essere pignorato tutto quanto depositato sul conto.
Limiti al pignoramento del conto
A tutela del debitore, la legge italiana prevede un limite al pignoramento nel caso in cui i fondi presenti sul conto derivino dallo stipendio, dalla pensione o da altri redditi ad essi equiparabili. Alla data della notifica, se sul conto sono già presenti dei fondi, è possibile pignorare solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (l’assegno sociale per il 2017 è pari a 448,07 euro che, moltiplicato per tre, fa 1344,21). Quindi, ad esempio, se al momento della notifica sul conto corrente ci sono tremila euro, se ne potranno pignorare soltanto 1.655,79 (cioè 3.000 – 1344,21). Quanto versato sul conto dopo la notifica può essere, invece, pignorato nella sola misura di un quinto sino ad estinzione del debito [2]. Se, invece, il conto corrente si riferisce ad altre somme non dovute a titolo di stipendi di lavoro dipendente o di pensioni (è il caso, ad esempio, dei lavoratori autonomi), l’eventuale giacenza può essere pignorata per intero. Se il conto è cointestato con un’altra persona il pignoramento può riguardare solo la metà delle somme depositate.
Blocco per antiriciclaggio
A partire dal 2014, i correntisti hanno l’obbligo di compilare un questionario sui propri dati sensibili, somministrato ovviamente dalla propria banca di fiducia. Nel caso in cui il correntista non ottemperi a questo obbligo entro sessanta giorni dalla notifica da parte della banca, si rischia il blocco del conto corrente. Dal canto suo, se l’istituto non effettua le procedure di verifica, può incorrere in una sanzione pecuniaria che può raggiungere anche i tredicimila euro.
Blocco per decesso
Infine, l’istituto di credito provvede a bloccare il conto alla morte del correntista. La situazione viene ripristinata solamente al termine del corretto espletamento della pratica di successione: gli eredi dell’intestatario dovranno presentare alla banca una serie di documenti (certificato di morte, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, verbale di pubblicazione del testamento) che li legittimi a subentrare nel conto del defunto titolare.