Sono stata fermata per un etilometro e mi hanno sospeso la patente. Prendo un chemioterapico tossico e ho vinto il ricorso. Ora mi preparo al giudizio penale. Posso sostenere la stessa tesi?
Le più recenti sentenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che il reato contravvenzionale di guida in stato di ubriachezzapuò essere commesso anche a titolo di colpa e hanno condannato l’automobilista che, pur adducendo quale scusante l’assunzione di farmaci, si accertò essersi messo alla guida nella consapevolezza o che il farmaco assunto fosse a base alcoolica o che, attraverso il suo principio attivo, potesse comportare un innalzamento del tasso alcolemico. Nelle sentenze in questione [1] si accertò che l’automobilista era a conoscenza, attraverso il foglietto illustrativo del farmaco o attraverso ciò che il medico curante gli aveva comunicato, che il farmaco aveva tra le sue componenti l’alcool o che potesse comportare un innalzamento del tasso alcoolico ove assunto insieme ad altri alimenti. Ciò premesso, se nel caso della lettrice il foglietto illustrativo del farmaco contiene indicazioni circa la presenza di alcool o la possibile interazione tra il principio attivo del medicinale e il valore del tasso alcoolico, le possibilità che lei possa andare assolta sono in realtà assai limitate proprio perché, come le sentenze indicate hanno precisato, il reato di guida in stato di ubriachezza può essere realizzato anche nella forma colposa che si verifica ogni qual volta ci si mette alla guida nella consapevolezza di aver assunto un farmaco a base alcoolica o il cui principio attivo interagisce sul valore del tasso alcolemico (e avendo la lettrice assunto per cinque anni questo farmaco è ovvio che non potrà sostenere dinanzi al giudice di non conoscere le indicazioni del foglio illustrativo qualora il foglio illustrativo contenga queste indicazioni). Se, invece, nel foglio illustrativo del farmaco non vi fossero indicazioni circa la base alcoolica del farmaco o la sua possibile interazione con i valori del tasso alcolemico, per poter andare assolta, la lettrice dovrà dimostrare che quei valori riscontrati nel luglio 2014 sono l’effetto di una reazione del tutto imprevedibile dovuta all’assunzione di quello specifico farmaco. Sarà necessario, allora, dimostrare al giudice che:
- quella sera la lettrice non assunse bevande alcooliche (attraverso uno o più testimoni);
- che quella sera la lettrice assunse il farmaco(attraverso uno o più testimoni);
- il foglietto illustrativo del farmaco non contiene alcuna indicazione di presenza di alcool o di interazione del suo principio attivo con i valori alcolemici;
- che, comunque, il farmaco può avere l’effetto di innalzare il tasso alcolemico (qui è necessaria una perizia di un farmacologo che sottoscriva una relazione in cui, dati scientifici alla mano, dimostri che questo farmaco può avere l’effetto di innalzare il tasso alcoolico in determinate circostanze).
Solo disponendo di queste prove, la lettrice potrebbe invocare l’assoluzione dal reato che le viene contestato in quanto, una volta dimostrato tutto ciò che precede, proverebbe che la guida in stato di ebbrezza in quella circostanza non può esserle addebitata nemmeno a titolo di colpa essendo del tutto imprevedibile e a lei, in quella serata, sconosciuta la possibilità che l’assunzione del farmaco avesse come conseguenza un innalzamento del tasso alcolemico.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte